Tar Piemonte ha respinto il ricorso Confetra su contributo all’Art 2023


Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha respinto il ricorso presentato da Confetra, Fedespedi, Alsea, Spediporto e Anita contro la richiesta di pagamento del contributo 2023 avanzata dall’Autorità Regolazione Trasporti alle imprese di logistica e spedizione. Su questa decisione, il presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha dichiarato il 2 aprile 2025 che “il ricorso al Tar è stato importante per ribadire la nostra contrarietà all’assoggettamento al contributo Art da parte delle imprese di logistica e spedizione, in attesa di una chiara ridefinizione della disciplina e dei criteri applicativi. L’attività di logistica e spedizione internazionale è già liberalizzata e compiutamente regolata a livello europeo e nazionale: su questo settore l’Art non può, e non potrebbe, esercitare alcuna competenza regolatoria”.

Confetra però non abbandonerà questa battaglia, che intende proseguire a livello politico: “Continueremo a pressare il Governo affinché dia finalmente attuazione all’ordine del giorno approvato ormai due anni fa dal Parlamento che lo impegna a valutare l’opportunità di estendere l’esclusione dalla competenza dell’Art e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.

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Il presidente di Confetra spiega che “l’importo del contributo è di notevole entità e non ha pari con altri Paesi della UE e ciò crea una situazione di penalizzazione competitiva per le imprese italiane. Va considerato che il contributo, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell’Art, grava esclusivamente sulle imprese, nonostante queste già siano soggette alla fiscalità generale, ed è calcolato in percentuale del fatturato. Pertanto si ritiene necessaria una revisione complessiva del sistema di contribuzione all’Art”.

Questo ricorso è stato l’atto più recente della controversia che Confetra sta attuando da cinque anni contro il contributo dell’Art. A gennaio del 2020, il Tar del Piemonte accolse il primo ricorso presentato dalle associazioni di categoria del settore, tra cui la Fedit (federazione aderente a Confetra), contro la delibera dell’Art che imponeva il pagamento del contributo per l’anno 2019, stabilendo che l’Art può richiedere il contributo solo a imprese appartenenti a mercati in cui abbia concretamente esercitato le proprie competenze. Il Tribunale ha evidenziato che l’Art non aveva dimostrato di aver svolto attività regolatoria diretta nei confronti degli autotrasportatori, che di questa regolazione non sono stati destinatari ma, al massimo, beneficiari.

Questa sentenza ha assunto un’importanza particolare poiché ha ribadito l’attualità del precedente pronunciamento della Corte Costituzionale del 2017 (numero 69/2017), nonostante le modifiche normative apportate con il cosiddetto Decreto Genova (Decreto Legislativo 109/2018 convertito nella Legge n.130/2018). In seguito, con il Decreto Legge 104 del 10 agosto 2023, l’autotrasporto è stato esonerato dal pagamento del contributo, tranne nei casi in cui gli operatori agiscono all’interno di strutture in cui l’Autorità ha competenza (gestione di infrastrutture di trasporto ferroviarie, portuali, aeroportuali o autostradali) oppure in attività consorziate o miste.

Nel marzo 2024, Confetra – insieme a Fedespedi, Alsea, Spediporto e Anita – presentò un secondo ricorso al Tar Piemonte contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per impugnare la delibera 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024. Il ricorso contestava in particolare l’inclusione tra i soggetti tenuti al pagamento delle imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto e alla logistica. In quel caso, il Tar del Piemonte si è espresso negativamente.

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Nel 2025, Confetra ha nuovamente impugnato al Tar Piemonte la delibera Art sul pagamento del contributo, questa volta per l’anno 2023. Anche questo ricorso è stato respinto dal Tribunale Amministrativo di Torino. Nella sentenza, il giudice ha scritto che “la giurisprudenza amministrativa di primo grado e di appello è ormai consolidata nel ritenere che gli operatori della logistica, ivi inclusi gli spedizionieri, siano soggetti ai poteri regolatori e contributivi dell’Art”.

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