Polizze catastrofali. Pubblicate le FAQ del MIMIT


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una serie di FAQ sull’obbligo di polizze catastrofali.

Entro fine anno le micro imprese dovranno adoperarsi per assicurare i beni d’impresa contro i danni derivanti da eventi quali frane, alluvioni, esondazioni, ecc. L’obbligo decorre già dal 31 marzo per le grandi imprese; dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

I chiarimenti del MIMIT vanno in parte a riprendere l’intervento della scorsa settimana da parte dell’ANIA che già aveva risposto ad una serie di quesiti sull’obbligo in parola.

Viene confermato che se l’imprenditore utilizza una parte della sua casa per lavoro, dovrà comunque stipulare la polizza assicurativa.

Vediamo nello specifico quali sono stati i chiarimenti forniti dal Ministero.

L’obbligo di polizze catastrofali

L’obbligo di attivare sui beni d’impresa una polizza catastrofale è previsto al c.101 della L.n°213/2023; disposizione poi completata con il D.M. 18/2025.

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (1) , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

I beni da assicurare sono specificati nell’articolo 2424 del Codice Civile e comprendono: terreni; fabbricati; impianti; macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

Il riferimento è a quei beni beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Polizze catastrofali. Pubblicate le FAQ del MIMIT

Si riportano le principali FAQ sulle polizze catastrofali pubblicate dal MIMIT.

Le indicazioni del MIMIT riprendono le FAQ ANIA sulle polizze.

FAQ Polizze Catastrofali – Parte 1

Aspetto Analizzato

Risposta

Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo, su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali? Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, l’obbligo di assicurazione grava sull’impresa che utilizza i beni, anche se non ne ha la proprietà.
I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo? No, i beni immobili con abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni non sono coperti.
I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo? No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo.
L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive? Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con adesione a polizze collettive.

Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese? No, tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con una stabile organizzazione in Italia sono soggette all’obbligo.
Imprese agricole Obbligo escluso.

Ulteriori chiarimenti

FAQ Polizze Catastrofali – Parte 2

Microcredito

per le aziende

 

Aspetto Analizzato

Risposta

Veicolo Iscritti al PRA L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
Quando occorre adeguare le polizze già in essere? L’adeguamento delle polizze già in essere deve avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile.
Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali? No, è dirimente l’iscrizione al registro delle imprese
Quali danni sono coperti dalla polizza contro i rischi catastrofali? La polizza copre danni derivanti da calamità naturali, come terremoti, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali.

Riassumendo.

  • Obbligo di assicurazione: Le imprese con sede legale in Italia e quelle con una stabile organizzazione devono stipulare polizze contro i danni causati da calamità naturali (come sismi, alluvioni, frane) su beni specifici come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali. L’obbligo deve essere rispettato entro il 31 marzo 2025.
  • Imprese soggette all’obbligo: Non solo le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ma tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare la polizza, eccetto le imprese agricole.
  • Polizze collettive: L’obbligo di assicurazione può essere assolto anche tramite adesione a polizze collettive, permettendo alle imprese di coprire i danni in modo collettivo anziché individuale.
  • Beni non coperti: I beni immobili con abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni, nonché i beni in costruzione, non sono coperti dall’obbligo di polizza catastrofale.
  • Esclusioni e adeguamenti: I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla copertura assicurativa. Inoltre, le imprese dovranno adeguare le polizze già in essere al primo rinnovo o quietanzamento utile.



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