Le imprese interessate dal credito di imposta ZES unica, di cui all’articolo 16 del DL n. 124/2023, da oggi e fino al 30 maggio, possono comunicare, all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.…
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Per ciascun progetto di investimento, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni di importo non inferiore a 200.000 euro e nel limite massimo di 100 milioni di euro.
Comunicazione Zes all’Agenzia delle Entrate
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 (protocollo n. 25972/2025) è stato approvato il modello per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Con tale Comunicazione, inoltre, potranno essere comunicati gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024, nonché gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025. La Comunicazione di prenotazione del credito dovrà essere trasmessa dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche.
Modalità di invio della domanda Zes
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico è considerata tempestiva purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Infine, a pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione entro il 30 maggio 2025 dovranno inviare, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link