Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 03 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 232942 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Con la sentenza del 27 marzo 2025, pronunciata nella causa C-351/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa su una questione particolarmente rilevante in materia di preferenze tariffarie e certificazione dell’origine delle merci, chiarendo l’ambito di applicazione dell’articolo 119, paragrafo 3 del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013), in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. La controversia oggetto della domanda pregiudiziale è insorta a seguito del rigetto di una richiesta di sgravio dei dazi doganali, fondata su un certificato di circolazione delle merci apparentemente conforme, ma successivamente risultato viziato da un errore giuridico manifesto.
Nella causa C-57/24, oggetto di una domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata sollevata una questione di particolare rilievo per la tutela dei marchi nazionali nell’ambito del mercato unico. Il caso ha posto l’accento sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva (UE) 2015/2436, che disciplina l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
Con la sentenza n. 36 del 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su delicate questioni di legittimità costituzionale relative ad alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, contenente le nuove Disposizioni in materia di contenzioso tributario. Le censure oggetto del giudizio sono state sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia, con particolare riferimento alle nuove regole in tema di ammissibilità delle prove in appello, introdotte all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, mediante modifiche sostanziali all’articolo 58.
Con la sentenza del 27 marzo 2025, pronunciata nella causa C-57/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito un rilevante profilo in materia di successioni transfrontaliere, offrendo una lettura restrittiva dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza giurisdizionale, alla legge applicabile, al riconoscimento delle decisioni e all’esecuzione degli atti pubblici in tema di successione mortis causa. La vicenda trae origine da una controversia giudiziaria che ha coinvolto una minore residente abitualmente in Polonia, rappresentata legalmente, in relazione alla rinuncia a un’eredità derivante dal decesso di un parente residente in Germania.
Con l’Informativa n. 48 del 28 marzo 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha ufficializzato i criteri di equipollenza tra il percorso di aggiornamento biennale obbligatorio e i corsi di formazione professionale continua (FPC), previsti per i gestori della crisi d’impresa iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 356 del Codice della crisi. La comunicazione fa seguito alla seduta del 26 marzo 2025, durante la quale il Consiglio ha deliberato sulla base delle più recenti FAQ ministeriali e delle modifiche normative intervenute nel secondo semestre 2024.
In data 28 marzo 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il supporto della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha diffuso un documento tecnico di approfondimento intitolato L’imposizione diretta nelle cooperative agricole. Il lavoro rientra nelle attività istituzionali dell’area di delega dedicata alla fiscalità , coordinata dal Consigliere nazionale tesoriere Salvatore Regalbuto, e si propone come una guida aggiornata e sistematica per l’interpretazione delle norme fiscali applicabili alle cooperative agricole, con particolare riferimento all’imposizione sui redditi e all’IRAP.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025, entra ufficialmente nel nostro ordinamento la Legge 14 marzo 2025, n. 35, che introduce rilevanti modifiche all’articolo 2407 del codice civile, ridefinendo l’ambito e la portata della responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale. Si tratta di un intervento normativo che si inserisce nel più ampio quadro di riforma della governance societaria, con l’obiettivo di delineare con maggiore chiarezza i limiti del dovere di vigilanza e le conseguenze giuridiche in caso di inadempimento da parte dei sindaci.
Con la Circolare n. 70 del 27 marzo 2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla proroga dell’inapplicabilità dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni, nonché all’estensione della non applicabilità del regime sanzionatorio, già prevista dalle precedenti disposizioni. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2025, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un’analisi puntuale e chiarificatrice sull’applicazione delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), intervenendo su quattro ambiti distinti ma correlati: somministrazione di lavoro, attività stagionali, periodo di prova nei contratti a termine e dimissioni per fatti concludenti. I chiarimenti mirano a dirimere le incertezze interpretative emerse tra gli operatori, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme a partire dal 12 gennaio 2025.
Con il provv. 155649 del 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ufficialmente approvato il modello di comunicazione trimestrale da utilizzare nel contesto del regime transfrontaliero di franchigia, previsto dall’articolo 70-unvicies del DPR 633/1972, introdotto a seguito delle modifiche normative dettate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, in attuazione delle direttive europee 2020/285 e 2022/542. Il nuovo adempimento interessa i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che applicano il regime di franchigia in altri Stati membri dell’Unione europea e prevede la trasmissione periodica dei dati relativi alle operazioni effettuate nel trimestre, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni transfrontaliere e il monitoraggio del rispetto delle soglie previste dal regime agevolato.
Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi il 28 marzo 2025, è stato approvato un decreto-legge che interviene in materia di obblighi assicurativi a carico delle imprese, con particolare riferimento alla stipula di polizze contro i rischi da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’intervento normativo si colloca nell’ambito della più ampia strategia di prevenzione e gestione dei danni da eventi eccezionali, ma tiene conto delle diverse capacità organizzative e finanziarie delle varie categorie d’impresa.
Con l’Interpello 83 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito all’esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972, in relazione a rimborsi IVA già liquidati e all’intervenuta fusione per incorporazione tra la società istante e la società garante. La fattispecie sottoposta all’Agenzia L’istanza è stata presentata da una società (di seguito, ALFA), la quale opera in un settore non meglio precisato e ha richiesto rimborsi IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023, maturando crediti IVA significativi a fronte di importanti investimenti.
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