Consulenti del Lavoro – Sì alla detrazione Iva su beni di terzi



L’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo ha diritto al rimborso dell’Iva per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento sui beni di terzi. Con la risoluzione n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate recepisce il principio affermato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 13162/2024) e della successiva pronuncia della Sezione tributaria (n. 32345/2024), superando le precedenti  indicazioni di prassi sulla materia. Oggetto della risoluzione, la corretta interpretazione dell’articolo 30, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza dell’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi  per studi e ricerche. Una questione che, spesso, è stata al centro di dibattiti giurisprudenziali e che aveva portato il fisco  a escludere la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva assolta per lavori eseguiti su beni di terzi (risoluzione n. 179/E del 2005). È la stessa Agenzia, con la risoluzione  n. 20, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è divisa sul tema; un primo orientamento, infatti, riteneva ammissibile il rimborso,  a patto che si dimostrasse il nesso di strumentalità con l’attività di impresa o di lavoro autonomo. Un secondo orientamento, invece, escludeva il diritto di rimborso nei casi in cui l’Iva non si riferisse a tale acquisto, ma alla realizzazione di opere su immobili di terzi. Contrasto che ha trovato di recente una soluzione con la sentenza delle Sezioni Unite citata, secondo la quale “l’applicazione della disposizione legislativa citata nazionale deve essere necessariamente estesa ai beni che, pur in stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali investimenti”.


 

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