Imprese – Come e quando


Per fruire del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025. Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 19 giugno 2025 al 23 giugno 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.

Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 23 giugno 2025.

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A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.

Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025.

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Nella comunicazione integrativa, tra l’altro, devono essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per l’invio della “comunicazione” e della comunicazione integrativa devono essere utilizzati i modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2025. Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della “comunicazione” è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”.

Attenzione: A breve saranno disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate i software per l’invio telematico delle comunicazioni.



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