Nuovi codici ATECO partite IVA 2025: dal 1 aprile


A partire dal 1° Aprile 2025 sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituirà gradualmente la classificazione ATECO 2007, come aggiornata da ultimo nel 2022, e deve essere utilizzata per tutti gli adempimenti di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

Lo scopo di questo aggiornamento è quello di riflettere maggiormente il nuovo contesto socio-economico, includendo anche le nuove attività e professioni che non trovavano adeguata collocazione. Difatti, negli ultimi anni sono nate numerose attività innovative, digitali che non trovavano una precisa inclusione nei codici ATECO 2007.

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Non è obbligatorio presentare una dichiarazione di variazione soltanto per l’adeguamento del codice ATECO. Tuttavia, nel caso ci sia bisogno di comunicare una variazione anagrafica (per esempio in caso di cambio sede), occorre indicare i nuovi codici coerenti con l’ATECO 2025.

Di seguito la tabella di corrispondenza.

Nuova classificazione ATECO

Dal 1 gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione degli ATECO 2025 ma diventa operativa a partire dal 1 aprile 2025. L’Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento, come il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.

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L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche. La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento. La viene utilizzata anche per ai fini fiscali.

L’ISTAT ha messo a disposizione delle tabelle di conversione per agevolare le operazioni di conversione.

Cosa succederà dal 1° aprile 2025?

Dal 1 aprile inizierà il processo automatico di riclassificazione di tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese.

Ci sarà una coesistenza nella visura camerale di due classificazioni per un periodo transitorio al fine di rendere agevole il processo di migrazione alla nuova classificazione (si pensa fino al 30 novembre 2025). La riclassificazione avverrà in modo progressivo e l’impresa sarà avvisata dell’avvenuta riclassificazione mediante notifica sull’app “Impresa Italia” con la possibilità di poter consultare la visura aggiornata.

Da metà aprile sarà disponibile lo strumenti di “RETTIFICA ATECO” per modificare in “modalità smart” il codice ATECO 2025 assegnato d’ufficio esclusivamente per i codici che rientrano nel processo di migrazione complesso (1:N).

Aggiornamento automatico

L’aggiornamento dei codici ATECO nelle visure camerali sarà effettuato automaticamente da Infocamere, senza la necessità di fare niente. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non riceverà questo aggiornamento in automatico, e continuerà a mostrare i vecchi codici nel Cassetto Fiscale fino alla prima variazione effettuata.

Questo potrebbe provocare un disallineamento temporaneo tra i codici risultanti nella visura camerale e quelli presenti presso l’Agenzia delle Entrate, senza però conseguenze operative rilevanti.

Nessun obbligo di comunicazione fiscale

Non è obbligatorio presentare una dichiarazione di variazione solo per l’adeguamento ATECO. Tuttavia, nel caso ci sia bisogno di comunicare una variazione anagrafica (per esempio in caso di cambio sede o attività), occorre indicare i nuovi codici coerenti con l’ATECO 2025.

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Adempimenti fiscali

Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

Come è stato chiarito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 262/2008, “l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione” .

Qualora l’impresa voglia effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per modificare il proprio codice dovrà:

  • Se iscritto nel Registro delle imprese effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica);
  • Se non iscritto al Registro delle imprese, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

Adempimenti ai fini statistici

Dal 1° aprile 2025 gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta, tramite questo link.

E’ possibile confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata, in questo caso è possibile visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 e richiedere una modifica.

Cosa fare in caso di attività multiple?

Nel Caso 3, dove un’attività precedente si suddivide su più codici nuovi, è consigliato intervenire attivamente con una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite modello AA7/10, AA9/12.

Come verificare il proprio codice ATECO

  • Mediante visura camerale aggiornata (per chi è iscritto al Registro Imprese);
  • All’interno del proprio Cassetto Fiscale tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione “Dati anagrafici”)

Portale dedicato

E’ stato realizzato un portale dedicato che permette alle imprese di effettuare un’unica richiesta contenente tutte le rettifiche dei codici ATECO 2025 assegnati d’ufficio in fase di riclassificazione, ma solo nel caso di corrispondenze multiple (1:N). L’impresa dev’essere attiva o sospesa, sono escluse le imprese inattive o cancellate.

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Per quanto riguarda le nuove imprese, o per le imprese che dichiarano/modificano l’attività, l’assegnazione del nuovo codice ATECO 2025 avverrà in fase di istruttoria.



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