Polizza catastrofale, obbligate anche le imprese di autotrasporto – Fiscal Focus


Domanda – Le imprese di autotrasporto sono obbligate alla stipula della polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali?

Risposta – La risposta è affermativa. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 commi da 101 a 111 della Legge di Bilancio 2024 n.213/2023 entro il 31 marzo 2025 le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.

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Sono escluse dall’obbligo le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione, e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nel settore agricolo.

L’assicurazione copre i danni causati da eventi calamitosi e catastrofali causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Preme ricordare che le imprese che non stipuleranno la polizza non potranno fruire di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.





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