Al via dal 31 marzo 2025 la presentazione delle comunicazioni per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno.
L’art. 1 commi 485-491 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso l’agevolazione di cui all’art. 16 del DL 124/2023 agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (si veda “Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno prorogato per il 2025” del 13 gennaio).
Per fruire di tale agevolazione, le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, utilizzando lo specifico modello approvato, con relative istruzioni, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25972 (per approfondimenti, si veda la procedura pratica n. 17/2025).
Secondo il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 25972/2025 (§ 1.3), nell’ambito della comunicazione “originaria” possono essere indicati anche:
– gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
– gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La comunicazione va trasmessa, direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati, esclusivamente in via telematica, mediante il software “ZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è scartata nel caso in cui (provv. Agenzia delle Entrate n. 25972/2025, § 3.6):
– il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione;
– gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
– il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella comunicazione vanno indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.
Nello stesso intervallo temporale (31 marzo-31 maggio 2025) i soggetti interessati possono:
– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
Comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025
Le imprese che hanno presentano la comunicazione “originaria” dovranno successivamente presentare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione.
Si ricorda che sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 del DL 124/2023 le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, essendo oggetto di uno specifico credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato per il 2025 dall’art. 1 commi 544-546 della L. 207/2024.
Per tale credito d’imposta dovrà essere presentata, sempre dal 31 marzo al 31 maggio 2025, apposita e distinta comunicazione, utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025 n. 25986. Tale modello specifico va trasmesso utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”.
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