MILANO. Crescono le voci contrarie all’imminente via per le polizze catastrofali, le assicurazioni obbligatorie per i danni da catastrofi naturali. A decorrere dal 31 marzo 2025, le società con sede in Italia devono munirsi di questo tipo di copertura assicurativa, come previsto dal Milleproroghe. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 regolamenta le modalità attuative e operative.
Sono molte però le aziende ancora impreparate e quelle che esprimono apprensione. Al coro si è aggiunta Legacoop che ha espresso la sua forte preoccupazione per l’approssimarsi del termine del 31 marzo e ha chiesto il posticipo del via. «Pur riconoscendo la centralità della prevenzione e della tutela del tessuto produttivo nazionale di fronte a rischi naturali sempre più frequenti ed estremi – ha detto Simone Gamberini, presidente di Legacoop – riteniamo indispensabile un rinvio dell’entrata in vigore della norma, al fine di consentire un confronto approfondito tra Governo, sistema cooperativo e mondo imprenditoriale».
Qualche giorno fa, un emendamento di FdI al decreto bollette presentato alla commissione Attività produttive della Camera chiedeva un rinvio di sette mesi dell’obbligo.
Va ricordato che destinatari del provvedimento sono le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile. Sono escluse le sole imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina in materia di Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Molti sono ancora i dubbi delle imprese. Le polizze catastrofali coprono eventi estremi come terremoti e alluvioni, ma le aziende spesso faticano a comprenderne il funzionamento. Uno dei principali ostacoli riguarda la definizione della copertura: quali eventi sono inclusi e a quali condizioni? Il calcolo dei premi assicurativi è complesso e basato su modelli di rischio difficili da interpretare, mentre franchigie elevate e limiti di indennizzo possono ridurre il valore effettivo della protezione. Inoltre, dopo un disastro i tempi di risarcimento possono essere lunghi, creando problemi di liquidità. È essenziale anche capire come queste polizze si integrano con altre coperture già attive, per evitare sovrapposizioni o scoperture. Un’altra difficoltà è stimare la giusta copertura: sottovalutare il rischio porta a perdite ingenti.
I beni da assicurare
Sono tutti quelli a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Non tutti gli eventi saranno assicurati.
«La copertura obbligatoria in esame non riguarda qualunque evento naturale ma solo i seguenti eventi catastrofali: alluvione, inondazione ed esondazione; sisma; frana» spiega Karin Tayel, Avvocato, DLA Piper. «Sono inclusi sisma e alluvioni, ma esclusi fenomeni come le “bombe d’acqua” cioè allagamenti dovuti all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua».
I massimali assicurati
«Per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata. Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata; per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera trattativa tra le parti.»
Conseguenze per le società che non adempiono al nuovo obbligo
La Legge di Bilancio 2024 aveva già previsto che le società inadempienti non beneficeranno di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Ai fini della determinazione del premio occorrerà tenere conto delle misure adottate dalla società per prevenire i rischi e proteggere le immobilizzazioni assicurate. Ad esempio, gli immobili antisismici saranno certamente valutati come meno rischiosi e i relativi premi più bassi. Se ciò, da un lato, aiuterà a sviluppare la cultura della prevenzione del rischio; dall’altro lato, imporrà alle imprese i costi aggiuntivi rispetto al semplice premio assicurativo.
Al momento della stipulazione di queste polizze, le compagnie assicurative chiederanno infatti un assessment sui beni da assicurare, ai fini della valutazione del relativo rischio. Secondo le regole generali del Codice civile, omissioni e reticenze informative da parte dell’assicurato in fase di stipulazione possono comportare l’inoperatività della garanzia.
L’assessment dovrà riguardare anche la regolarità edilizia, urbanistica e catastale, e si sa che talvolta gli abusi pregressi non sono noti ai proprietari. Occorrerà dunque verificare tale regolarità, che rappresenta un presupposto per il rilascio della relativa copertura assicurativa.
Ai fini dell’erogazione di finanziamenti sugli immobili, è verosimile che gli istituti finanziari richiederanno la stipulazione di polizze catastrofali abbinate, come già accade, ad esempio, per i casi di incendio e scoppio.
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