Ai blocchi di partenza la comunicazione per gli investimenti nella ZES unica


Il Legislatore, con il fine di incentivare lo sviluppo in alcune zone, ha introdotto, con l’articolo 16, D.L. 124/2023, il c.d. credito ZES Unica del Mezzogiorno, misura riservata agli investimenti:

Ai fini della fruizione non è prevista una particolare forma giuridica, essendo richiesto esclusivamente che l’impresa operino o decidano di insediarsi nelle zone di cui sopra in cui, ovviamente, procedono ad effettuare gli investimenti. Sono, tuttavia, espressamente escluse dall’agevolazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.L. 124/2023:

Contabilità

Buste paga

 

  • imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
  • imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento; e
  • imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell‘acquacoltura, il successivo articolo 16-bis, D.L. 124/2023, prevede un credito di imposta specifico.

L’articolo 16, D.L. 124/2023, al comma 2, individua gli investimenti agevolabili in quelli rientranti in un progetto di investimento iniziale ex articolo 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Nel caso di investimento comprendente terreni e immobili, il loro valore non può essere superiore al 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

A fini antielusivi è previsto che, se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo di tali beni; inoltre, se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di detti beni.

È, inoltre, necessario mantenere l’attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite per almeno un quinquennio dopo il completamento dell’investimento.

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Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, commi 485491, L. 207/2024, viene esteso al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), prevedendo un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025.

Ai fini della fruizione, gli operatori economici, per il 2025, devono:

  • comunicare all’Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 – l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
  • trasmettere all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 – una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

La comunicazione integrativa deve altresì indicare:

  • l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;
  • un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2025, protocollo n. 25972, ha proceduto all’approvazione del modello per la comunicazione, comprensivo delle istruzioni per l’invio telematico della stessa.



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