Ia: dal Senato sì al disegno di legge delega, ecco cosa prevede


L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Obiettivo del provvedimento è dettare una normativa nazionale che, disciplinando alcune scelte di adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act e in linea con lo stesso, predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell’intelligenza artificiale. Il testo si articola in 25 articoli. I principali si occupano di stabilire i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi d’intelligenza artificiale e ai modelli d’intelligenza artificiale per finalità generali (articolo 3), individuare gli ambiti dell’informazione e del trattamento dei dati personali (articolo 4) ponendo una condizione generale, in base alla quale l’accesso delle tecnologie d’intelligenza artificiale da parte dei minori di quattordici anni è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. L’articolo 5 reca i principi per lo Stato e per gli altri soggetti pubblici relativamente ai profili di sviluppo economico connessi con l’intelligenza artificiale. L’articolo 6 prevede l’adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia d’intelligenza artificiale con finalità di sicurezza o difesa nazionale.

L’articolo 7, modificato in sede referente, enuncia alcuni principi volti a regolare l’uso dei sistemi d’intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. Tra le altre previsioni si prevede che l’assistito abbia il diritto di essere informato sull’impiego di tale tecnologia e che lo stesso impiego funga solo da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura o scelta terapeutica, e che la decisione sia sempre rimessa agli esercenti la professione medica. L’articolo 8 prevede che i trattamenti di dati anche personali eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica, nella ricerca di sistemi di intelligenza artificiale per finalità sanitarie, siano dichiarati di rilevante interesse pubblico. Il successivo articolo 8-bis, inserito in sede referente, riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito della ricerca e della sperimentazione sanitaria svolte anche con sistemi di intelligenza artificiale. L’articolo 9 prevede che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto a finalità sanitarie e di ricerca in campo medico ed epidemiologico debbano essere disciplinate con uno o più decreti del Ministero della salute. Inoltre, prevede l’istituzione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale. L’articolo 10 disciplina l’utilizzo e la tecnologia all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma enuncia gli obiettivi che è possibile perseguire mediante il suo impiego, facendo sempre salvo il pieno rispetto della dignità umana e della riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori. Con l’articolo 11 si istituisce l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, avente il compito di definire una strategia sull’utilizzo in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati, promuovere la formazione in materia di lavoratori e datori di lavoro. L’articolo 12 limita alle attività strumentali e di supporto le possibili finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che però l’utilizzo dei medesimi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.

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L’articolo 13 prevede che l’utilizzo nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l’unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata. L’articolo 14, anch’esso riformulato in sede referente, detta norme generali per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario e la nuova formulazione è volta a delimitare in materia precisa gli ambiti nei quali l’impiego è consentito nello svolgimento dell’attività giudiziaria propriamente detta e delle attività ad essa collaterali. L’articolo 14-bis, inserito in sede referente, reca una delega al governo, indicando i relativi principi e criteri direttivi per la definizione sia del regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, sia degli strumenti di tutela per i casi di violazione del medesimo regime. L’articolo 15 attribuisce al tribunale la competenza in materia di procedimenti giurisdizionali civili riguardanti il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre l’articolo 16 attribuisce all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative a volte a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

I successivi nove articoli si occupano di cinque settori: la strategia nazionale, le Autorità nazionali, le azioni di promozione, le deleghe al governo, la tutela del diritto d’autore, le sanzioni penali. L’articolo 17 prevede l’adozione di una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, predisposta dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri e approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale. Il suddetto dipartimento provvede inoltre al coordinamento e al monitoraggio dell’attuazione della strategia. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi annualmente alle Camere. L’articolo 18 designa l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni e facendo salva l’attribuzione a Banca d’Italia, Consob e Ivass del ruolo di autorità e vigilanza del mercato in materia di operatori finanziari, e istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato di coordinamento.

L’articolo 19 autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a cittadini e imprese. Il comma 1 dell’articolo 20 estende ai soggetti che abbiano svolto un’attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale, l’ambito di applicazione dei benefici del regime fiscale relativo ai cosiddetti lavoratori rimpatriati. Il successivo comma 2 prevede che, nel piano didattico personalizzato adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado, possano essere inserite, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze, attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga alle condizioni del previo possesso del titolo per l’accesso a queste ultime. Il comma 3 dell’articolo 20 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per le organizzazioni delle attività sportive e che lo Stato favorisca l’accessibilità ai medesimi sistemi, al fine del miglioramento del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva e al fine dell’ampliamento della partecipazione in ambito sportivo delle persone con disabilità.

L’articolo 21 consente investimenti, come precisato in sede referente, sotto forma di equity e quasi equity fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazione. L’articolo 22, ai commi 1 e 2, reca una delega al governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al summenzionato regolamento dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale. L’articolo 23, modificato in sede referente, reca novelle alla legge sul diritto d’autore. In primo luogo, si specifica che le opere dell’ingegno umano sono protette, anche laddove siano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti il risultato del lavoro dell’intelligenza dell’autore. Si consente poi, con riferimento a opere e altri materiali contenuti in rete o in banche dati, a cui si ha legittimamente accesso, l’estrazione di testo e dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale.

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L’articolo 24, parzialmente riformulato in sede referente, reca modifiche al codice penale ed ulteriori disposizioni penali. In particolare, il comma 1 introduce una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale. Inserisce nel codice penale una circostanza aggravante ad effetto speciale, legata all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto o di attentati contro i diritti politici del cittadino. I successivi commi 2 e 4, oltre a introdurre specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, quando i fatti siano commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sanzionano le condotte di plagio commesse attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. L’articolo 25 reca la clausola di invarianza finanziaria e il 25-bis dispone norme finali di coordinamento.

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