I sogni del piano transizione 5.0


Secondo le rilevazioni Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e attrezzature per l’industria, per il terzo anno consecutivo gli investimenti si chiudono in calo, con una frenata complessiva del 5,6% negli ultimi 12 mesi (non considerando il rimbalzo di incremento di investimenti dato dal tonfo dello scorso anno, che chiudeva ad un -69%). A corollario, commenta Riccardo Rosa, Presidente dell’Unione “Il risultato del 2024 è tra i più deludenti degli ultimi anni e solo nel 2020 avevamo fatto peggio”. In altre parole, “i sogni son …twin transition”. “Non appena avremo i chiarimenti sulle semplificazioni 5.0” – spiega Rosa – “siamo certi che la domanda interna recupererà realmente slancio”.

Complice di questo risultato – oltre all’inflazione generalizzata, che si riverbera anche dai mercati esteri – è, quindi, la claudicante messa a terra di Transizione 5.0, che ancora stenta ancora a decollare, con prenotazioni sul portale Gse ferme a circa il 5% (a fine gennaio).

Microcredito

per le aziende

 

Lo stop di 48 ore a febbraio per l’aggiornamento della piattaforma Gse, per il recepimento delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2025 e la recente pubblicazione delle Faq del 21 febbraio, fa sperare nell’avvio concreto verso la semplificazione.

Gli aggiornamenti dalle FAQ del 21 febbraio: chiarimenti, dubbi persistenti e incubi ricorrenti

Procedura semplificata: è stato introdotto un nuovo capitolo che spiega la procedura semplificata, con 4 nuove Faq, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Interessante, in particolare, la possibilità di accedere almeno all’aliquota del 35%, per la “sostituzione” – che può anche consistere nell’incremento di capacità produttiva, non essendo necessaria la permuta/sostituzione dei beni (e questo è molto gradito per gli investimenti che documentino un ampliamento della capacità produttiva, specie in area Zes/Zls) – di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, a condizione che si dimostri un “upgrade” in termini di efficienza energetica e impatto ambientale.

Sebbene non espressamente chiarito, possibile anche la sostituzione con beni strumentali che non erano antecedentemente 4.0.

Contratti di vendita con patto di riservato dominio: la nuova Faq n. 2.17 chiarisce la corretta imputazione dei costi di investimento ed estende le agevolazioni ai contratti di vendita con patto di riservato dominio, analogamente a quanto previsto già con Industria 4.0, modalità di vendita in cui il venditore mantiene la proprietà del bene fino al completo pagamento da parte dell’acquirente.

Prestito personale

Delibera veloce

 

Perizie 4.0: La Faq n. 2.18 chiarisce la validità degli attestati di conformità e delle perizie asseverate rilasciati per il programma Transizione 4.0, assicurando che le imprese possano beneficiare delle agevolazioni con la documentazione corretta.

Risparmio energetico nella distribuzione automatica: La Faq n. 4.18 specifica i requisiti obbligatori di risparmio energetico per il settore della distribuzione automatica, analogamente a quanto previsto con la transizione 4.0, specificando le modalità corrette di determinazione dei requisiti di risparmio energetico. Sono ammesse due modalità alternative:

– a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;

– a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.

Eccezioni per attività inquinanti: La Faq n.10.1 è stata modificata per aggiornare l’interpretazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024. Questa modifica riguarda le attività produttive che generano elevate quantità di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare danni ambientali. Le nuove indicazioni aiutano le aziende a comprendere meglio le eccezioni e a gestire correttamente i loro processi produttivi.

Cumulabilità delle agevolazioni: La sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni è stata completamente rivista per includere le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: e venne il giorno. Ammesso, finalmente, il cumulo con il credito di imposta Zes unica e Zls. Inoltre, prevista la possibilità di cumulo con i certificati bianchi, con le agevolazioni previste dal Conto Termico e con ulteriori agevolazioni disposte nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (nei limiti del costo sostenuto). Attenzione alle implicazioni: con la Faq 8.6, finisce il sogno dell’interpretazione estensiva della Circolare 33 del 31 dicembre 2021, pubblicata all’indomani dell’avvio delle misure attuative del Pnrr, che consentiva di applicare le agevolazioni al 100% del costo, fermo restando il limite del non superamento del costo. La Faq lo riporta chiaramente: “A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi”.

Esempio:

investimento in ampliamento della capacità produttiva da parte di una media impresa al sud (50%), per 1 mln di euro, interamente ammissibile anche ai fini della 5.0 in fascia I (35%). Hp ires+irap: 31%

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 

Agevolazione spettante:

1. 1.000.000 x 50% = 500.000 credito zes

2. (1.000.000 – 500.000) x 35% =

175.000 euro credito transizione 5.0

Agevolazione totale: 675.000 euro (per un risparmio fiscale di 54.250 euro).

Dubbi persistenti: L’efficientamento per investimenti unicamente in software “energy dashboarding”

La nuova pubblicazione delle Faq ha sciolto molti dubbi, tuttavia persistono ancora delle incertezze, anche rispetto a determinate scelte (in particolare, per l’agevolazione relativa agli investimenti in impianti fotovoltaici di fabbricazione comunitaria). La Transizione 5.0, trasversale a tutti i settori, consente di agevolare gli investimenti in beni immateriali anche in assenza di investimenti in beni materiali (di cui all’allegato A), a condizione che si realizzi il necessario efficientamento energetico.

Ciò premesso, come riportato dalle Linee guida di Assosoftware dello scorso dicembre, si dovrebbe chiarire in che modo si possa considerare raggiunto o misurabile l’efficientamento energetico conseguente all’acquisto dei software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Infatti, negli esempi presenti nella circolare operativa di agosto 2024, l’efficientamento energetico conseguente l’acquisto di un software implica sempre una interazione tra questo e un componente (bene materiale) del processo produttivo. Tuttavia, considerando che il compito di un software per il monitoraggio del consumo energetico si esaurisce con la consegna/visualizzazione dei dati sul consumo energetico, per ottenere un risparmio energetico sarebbe necessario un ulteriore step, apparentemente non previsto dalla normativa.

Diverso potrebbe essere, almeno in teoria, il caso dei software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding), in quanto dovrebbero contenere meccanismi di efficienza energetica, sebbene il concetto di Energy Dashboarding comunque si riconduce al monitoraggio e non include necessariamente le conseguenti azioni correttive finalizzate al risparmio energetico. Nelle casistiche schematizzate nella circolare operativa non sono presenti esempi riferibili a questi beni, salvo che non si considerino implicitamente applicabili gli esempi in cui il software interagisce con uno o più componenti del processo produttivo comportando una variazione dei consumi in termini di risparmio netto di energia, rimanendo però da chiarire in che modo ciò dovrebbe avvenire rispetto a queste tipologie di software.

Investimenti in impianti Fotovoltaici

Le maggiorazioni per l’acquisto di pannelli fotovoltaici prodotti in Europa vengono portate al 30% per i moduli di tipo a) e maggiorate, rispettivamente, al 40% per quelli del tipo b) e al 50% per il tipo c)…Benissimo. Provate a farvi un giro sul Registro dei moduli fotovoltaici di Enea (spoiler alert: ci sono solo pannelli di tipo A). Interessante anche il confronto, non proprio scontato, di prezzi (ma anche di prestazioni) tra pannelli cinesi, o comunque non comunitari, e di produzione europea.

Considerata la scadenza di fine anno, che ancora persiste, è a questo punto immanente un’immediata proroga: necessaria sia per l’adozione di ulteriori chiarimenti e interpretazioni (provvedimenti, circolari, Faq, ecc.), che per consentire ai potenziali beneficiari di “metabolizzarli” e pianificare di conseguenza gli investimenti necessari.



Source link

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta