Difensore di fiducia ritardatario, Cassazione: “Non c’è nessun obbligo di aspettarlo”

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Con la sentenza n. 2779 dello scorso 23 gennaio, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito la validità di una sentenza di condanna pronunciata all’esito di una udienza di discussione durante la quale, in ragione del ritardo di pochi minuti del difensore di fiducia dell’imputato, il giudice nominava ex art. 94, comma 4, c.p.p. un difensore d’ufficio, senza attendere l’arrivo in aula del difensore di fiducia.

Respingendo le doglianze dell’imputato che riteneva che fosse stato negato il suo diritto di essere assistito dal proprio avvocato di fiducia, la Corte di Cassazione ha precisato che “la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale.”.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il Tribunale di Roma, all’esito di un giudizio abbreviato, riconosceva un uomo colpevole del reato di furto tentato in abitazione.

Proponeva appello l’imputato, eccependo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa perché – dopo esser stato instaurato il giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza – era stato chiesto ed ammesso il giudizio abbreviato, il cui processo era stato rinviato al 23 marzo 2023, ore 09.30; nel corso di quella udienza, il processo si era celebrato appena sei minuti dopo lo scoccare delle ore 09.30 senza attendere per un tempo ragionevole il difensore di fiducia.

Era difatti accaduto che il giorno dell’udienza fissata per la discussione, l’avvocato di fiducia, essendo impegnato presso il Tribunale di Viterbo, aveva deciso di nominare quale proprio sostituto processuale il Collega di studio, che, tuttavia, si era presentato in aula con un lieve ritardo di pochi minuti rispetto all’orario fissato delle 09.30, in quanto impegnato in un’altra aula del Tribunale, e, ivi giunto, aveva appreso che, nel frattempo, il processo era stato chiamato alla 09.36 e deciso, previa nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p., , con la presenza di un Avvocato di ufficio, con chiusura del verbale alle 10.02; il sostituto ritardatario aveva rappresentato l’accaduto al Giudice, che, comunque, non riapriva il verbale, essendo stato già letto il dispositivo. 

La Corte di appello rigettava l’appello, evidenziando come nessuna nullità della sentenza di primo grado poteva rilevarsi non solo perché il difensore dell’imputato appellante aveva ammesso il ritardo in aula, sia pure di alcuni minuti, del Difensore di fiducia, ma soprattutto perché il processo era stato chiamato all’ora fissata ed era stata garantita l’assistenza tecnica di Difensore di ufficio.

In punto di diritto, la Corte territoriale evidenziava come la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale.

Ricorrendo in Cassazione, l’imputato censurava la decisione per violazione degli articoli 97, 177, 178, 179 e 186 c.p.p. e, reiterando le difese già svolte in grado di appello, eccepiva la nullità della sentenza del Tribunale, per violazione del diritto di difesa poiché, il giudice di primo grado, celebrando il processo dopo appena sei minuti dallo scoccare delle ore 09.30, orario fissato per la trattazione del processo, attraverso la celere nomina del difensore d’ufficio prontamente reperibile in aula ex art. 97 comma 4 c.p.p., e senza attendere, per un tempo ragionevole e compatibile con un giustificabile e plausibile ritardo, il difensore di fiducia, aveva di fatto negato il diritto dell’imputato di essere assistito dal proprio avvocato di fiducia.

A sostegno del motivo di impugnazione, il ricorrente richiamava un precedente giurisprudenziale nel quale la Cassazione aveva annullato una ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito di una udienza svolta senza il difensore di fiducia della persona offesa che, prima dell’inizio dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo ed il Gip aveva, invece, ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore di ufficio. 

La Cassazione non condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini ribadiscono la validità del principio già enunciato dalla Corte territoriale secondo cui la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale.

Quanto al precedente richiamato dal ricorrente, gli Ermellini evidenziano come si tratta di situazioni differenti e non assimilabili, in quanto, in quella fattispecie, il Difensore aveva annunciato per iscritto un proprio temporaneo impedimento causativo di contenuto ritardo.

In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come dal verbale dell’udienza del 23 marzo 2023, risulta l’inizio dell’udienza alle ore 09.36 e la chiusura della stessa alle ore 10.02, sicché deducono che il Difensore si fosse presentato in aula oltre la 10.02, altrimenti avrebbe fatto presente di essere arrivato.

Ciò posto, essendo indubitabile che il Difensore di fiducia sia arrivato in ritardo, gli Ermellini ribadiscono come non vi sia alcuna norma processuale – la cui violazione determina la nullità della sentenza – che impone ai giudici di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, essendo tale prassi solo dettata dalle regole di buon senso e rispetto del ceto forense, ma non anche dal codice di rito.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

 

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