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Con il comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater. La riammissione (ex art. 3 bis della legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla riammissione alla Rottamazione-quater.
L’argomento nei suoi termini essenziali è trattato su Fisco7 nel present articolo.
La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata che in area pubblica.
La procedura da seguire nei due casi è differente:
- dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. I passaggi da effettuare sono i seguenti:
- nella sezione Definizione agevolata, t
- tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”,
- è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente,
- si deve indicare poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento.
- Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna:
- compilare il form online,
- inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi,
- successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci),
- un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
- Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.
In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
La richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater sarà evasa a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2025 mediante una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.
Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente,
- 31 luglio 2025,
- 30 novembre 2025
- 28 febbraio 2026,
- 31 maggio 2026,
- 31 luglio 2026,
- 30 novembre 2026,
- 28 febbraio 2027,
- 31 maggio 2027,
- 31 luglio 2027,
- 30 novembre 2027.
Tra le faq più interessanti si conferma che In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In pratica, la presentazione della domanda consentirà al contribuente di non essere oggetto di azioni esecutive o coattive dell’agente pubblico della riscossione. Fino al 30 giugno 2025 il contribuente dovrà attendere la comunicazione delle Entrate Riscossione con l’indicazione degli importi dovuti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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