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L’esperienza del Superbonus ha insegnato come non sempre i progetti iniziano e finiscono come previsto. L’euforia iniziale, alimentata dall’idea di interventi edilizi gratuiti, è stata presto mitigata dai continui cambiamenti normativi e dalle problematiche legate alla sostenibilità finanziaria dei lavori. Questo ha determinato non solo una revisione delle aspettative, ma anche un incremento dei conflitti tra i soggetti coinvolti, talvolta sfociati in contenziosi legali.
Una recente sentenza ha offerto un’importante lezione sul valore di un contratto ben redatto che, a fronte di una prestazione correttamente svolta, è in grado di tutelare le parti. Il Tribunale di Brescia ha infatti riconosciuto il diritto al pagamento di un geometra, nonostante il committente gli avesse contestato la mancata verifica della sostenibilità economica del progetto, ritenendo che il professionista non avesse rispettato i limiti di spesa previsti e avesse fatto promesse errate sui bonus statali.
I fatti di causa: il contenzioso su un compenso professionale
Un geometra bresciano si è visto costretto a rivolgersi al tribunale per ottenere il pagamento dell’onorario dovutogli per un incarico di progettazione legato a un intervento di ristrutturazione edilizia. Nonostante avesse completato il progetto secondo quanto concordato, il committente ha contestato la prestazione, accusando il professionista di non aver tenuto conto dei limiti di spesa da lui imposti e di aver omesso le necessarie verifiche preliminari sulla sostenibilità economica del progetto.
In particolare, il committente sosteneva che il tecnico avesse promesso che, con un budget di 200.000 euro, sarebbe stato possibile realizzare i lavori sfruttando i bonus edilizi, e che, in realtà, tale importo fosse risultato non sufficiente. Inoltre, il committente ha criticato l’assenza di verifiche preliminari sui requisiti per ottenere il Superbonus, il bonus facciate e l’ecobonus, che erano ritenuti essenziali per la realizzazione dell’intervento.
La contestazione si è estesa anche alla richiesta di annullamento del contratto per “vizio del consenso“, in quanto, secondo il committente, il presupposto per cui aveva deciso di affidare l’incarico e avviare l’iter edilizio era la promessa di un accesso certo ai bonus fiscali.
La difesa del geometra: il contratto e le responsabilità tecniche
Il geometra ha risposto a queste contestazioni difendendo la propria posizione. In primo luogo, ha sottolineato di aver adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal contratto, presentando la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e realizzando la progettazione in linea con quanto richiesto. Tuttavia, ha fatto notare che i lavori non erano stati avviati, non per sua colpa, ma per la difficoltà del committente a sostenere l’intero importo necessario per l’intervento e per la mancata disponibilità di una impresa disposta a fare lo sconto in fattura.
La difesa del tecnico si è concentrata sul fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal committente, non era sua responsabilità effettuare le verifiche fiscali per l’ottenimento dei bonus. Sebbene il geometra avesse fatto delle rassicurazioni sulla possibilità di accedere al Superbonus e agli altri incentivi, il contratto di incarico non prevedeva che il tecnico si occupasse delle pratiche fiscali. A tale scopo infatti, il committente aveva affidato un incarico separato a un commercialista per gestire le pratiche relative alla cessione del credito e all’ottenimento dei bonus.
La decisione del Tribunale: il contratto come garanzia per il pagamento
Il Tribunale di Brescia (sentenza num. 922 del 06/03/2025) ha esaminato attentamente le argomentazioni delle parti e ha ritenuto che, nonostante le rassicurazioni del geometra sul fatto che i 200.000 euro fossero sufficienti per coprire i costi dei lavori, fosse fondamentale fare riferimento a quanto scritto nel contratto. Il contratto di incarico stabiliva infatti che il compenso del tecnico fosse basato su una percentuale rispetto a un importo complessivo di circa 300.000 euro per le opere previste. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che l’attività del geometra fosse conforme alle condizioni stabilite, e ha respinto la richiesta di annullamento del contratto avanzata dal committente.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza di verifiche preliminari, il Giudice ha sottolineato che il contratto non specificava in alcun modo che il tecnico dovesse occuparsi delle verifiche per la fruizione dei bonus statali. L’assenza di un riferimento esplicito a tale attività nel contratto ha portato il Tribunale a ritenere che le rassicurazioni verbali fornite dal professionista non avessero un valore vincolante. In effetti, come emerso nel corso del processo, la verifica della possibilità di accedere ai bonus era stata affidata a un commercialista, specificamente incaricato di svolgere “attività istruttoria e sviluppo delle possibili detrazioni fiscali e indicazione degli adempimenti fiscali conseguenti”.
In questo modo, il Tribunale ha escluso che l’inadempimento in relazione alla fruizione dei bonus potesse essere attribuito al geometra, facendo prevalere l’interpretazione del contratto e le responsabilità espressamente assegnate ai professionisti coinvolti.
L’importanza di un contratto ben redatto
La sentenza ha posto in evidenza un punto fondamentale: in contesti complessi come quelli nei quali è previsto l’accesso a bonus fiscali, è essenziale che i contratti tra le parti siano redatti in modo chiaro e preciso. La suddivisione delle responsabilità tra i vari professionisti, in particolare tra tecnici e consulenti fiscali, deve essere ben definita fin dall’inizio. In caso contrario, le incomprensioni possono facilmente sfociare in controversie legali, come nel caso in oggetto.
Nel settore dell’edilizia agevolata, infatti, si intrecciano problematiche tecniche e fiscali, che devono essere gestite con attenzione e con l’ausilio di consulenti specializzati che, in caso di contenziosi, siano in grado di individuare preventivamente i soggetti responsabili, per evitare di fare “un buco nell’acqua” andando ad “incolpare” il professionista sbagliato.
Se da un lato i tecnici sono sicuramente responsabili per la progettazione e la realizzazione dell’intervento, dall’altro lato, la gestione degli adempimenti propedeutici per l’accesso ai bonus statali non è detto che sia di loro competenza.
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