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Mentre la valutazione negativa della congruità
dell’offerta nel sub-procedimento di anomalia va motivata
in maniera puntuale e dettagliata dalla stazione appaltante, la
valutazione favorevole non richiede altrettanto, ben potendo il
giudizio di congruità fare riferimento alle giustificazioni
rese dall’impresa, sempre che esse siano a loro volta
congrue ed adeguate.
Ne deriva che spetta pertanto a chi contesta l’operato della
SA addurre argomenti idonei a confutare il
giudizio di congruità dell’offerta, ad esempio a un OE che
proponga ricorso.
Verifica congruità offerta: le valutazioni a carico della
SA
Ed è quanto successo nel caso affrontato dal TAR
Piemonte con la sentenza
del 24 gennaio 2025, n. 205, con la quale ha annullato
l’aggiudicazione di un appalto relativo a un servizio di fornitura
pasti, confermando un’errata valutazione nella
verifica di congruità dell’offerta, come sostenuto dal
ricorrente.
In particolare la SA non avrebbe considerato che la
sottostima nell’offerta dell’aggiudicataria del
costo delle materie prime e del costo della
manodopera non si sarebbe adeguatamente compensata con la
sovrastima di altre voci di costo, erodendo così il già limitato
margine di utile dichiarato in sede di chiarimenti.
Nel valutare la questione, il TAR ha ricordato che per
giurisprudenza consolidata, la verifica dell’anomalia dell’offerta
economica:
- non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze; - mira piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile e affidabile in
relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; - deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi
esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di
prezzo, cosicché l’esito della gara può essere travolto solo quando
il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci
che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano
l’intera operazione economicamente non plausibile.
Peraltro, mentre è richiesta un’articolata ed approfondita
motivazione laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le
giustificazioni offerte dall’impresa, disponendone
l’esclusione, la valutazione favorevole non
richiede un’articolata motivazione, in quanto il giudizio di
congruità dell’offerta può essere motivato per relationem,
facendo riferimento alle giustificazioni rese dall’impresa, sempre
che esse siano a loro volta congrue ed adeguate.
Offerta anomala: l’onere della prova di chi contesta
In quest’ultimo caso, in applicazione dei principi generali in
tema di riparto dell’onere della prova, spetta pertanto alla parte
ricorrente che contesti l’operato della stazione appaltante per
aver concluso positivamente il subprocedimento, addurre argomenti
idonei a confutare il giudizio di congruità dell’offerta.
Ciò significa che, qualora la stazione appaltante abbia espresso
una valutazione positiva sulla congruità dell’offerta attraverso un
mero richiamo alle giustificazioni offerte dall’impresa, la
verifica della ragionevolezza ed adeguatezza di tale valutazione va
effettuata sulla base di concreti elementi di
contestazione addotti dal ricorrente, senza sconfinare in
un sindacato sostitutivo della valutazione di congruità espressa
dalla stazione appaltante che resta espressione di discrezionalità
tecnica riservata a quest’ultima.
Costi della manodopera: occhio alla sopravvenienza di un nuovo
CCNL
In questo caso, secondo la ricorrente le voci di costo
delle materie prime e della manodopera sono state
sottostimate, alterando l’intera sostenibilità dell’offerta
economica.
In particolare, in relazione alla sottostima del costo del
lavoro per la mancata considerazione, in sede di verifica della
congruità dell’offerta, del nuovo CCNL applicabile al servizio in
questione, il TAR ha evidenziato che esso è sopravvenuto in
pendenza del sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta, ipotesi rispetto alla quale la stazione appaltante
deve verificare la sostenibilità dell’offerta anche alla luce degli
incrementi salariali previsti dalla nuova contrattazione
collettiva, pena l’illegittimità della valutazione di congruità
dell’offerta e del conseguente provvedimento di aggiudicazione.
La stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso
della procedura di verifica della congruità dell’offerta:
- comporta la sua applicazione al personale impiegato
nell’esecuzione dell’appalto; - impone alla stazione appaltante di tenere conto dei
nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente
applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e
conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa
individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere
anche i nuovi costi.
La valutazione dell’amministrazione appaltante non può
prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei
costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso
dell’esecuzione, nell’entità e nella consistenza prevedibile al
tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata.
Nel caso di specie, invece, la valutazione positiva sulla
congruità dell’offerta presentata dall’odierna controinteressata è
stata adottata dalla stazione appaltante senza alcuna
verifica della sua sostenibilità rispetto ai nuovi livelli
retribuiti previsti dal CCNL sopravvenuto.
Il ricorso è stato quindi accolto, confermando
l’errata valutazione di congruità dell’offerta della
controinteressata e annullando l’aggiudicazione dell’appalto.
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