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Rottamazione-quater: via libera alle richieste di riammissione

Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione il servizio per i decaduti fino al 2024 (AER – comunicato 11 marzo 2025)

La Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta due anni fa dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

La riammissione in esame , prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024 convertito, con modificazioni, in legge n. 15/ 2025), invece, riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla Definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025.

La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla “Rottamazione-quater”, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (c.d. decaduti) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta.

Nella domanda il contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La richiesta di riammissione alla Rottamazione-quater deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025 utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica.

La procedura da seguire nei due casi è differente.

– Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

– Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo dieci), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore. Si ricorda che in caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

Di seguito le risposte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alle domande più frequenti sulla riammissione alla Rottamazione-quater:

  • Quali sono i debiti per i quali può essere richiesta la riammissione alla “Rottamazione-quater”?

Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

– non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;

– è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

  • Per essere riammessi alla “Rottamazione-quater” devo presentare una domanda?

Si, per essere riammessi alla “Rottamazione-quater” è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025.

Sono previste due modalità:

– in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;

oppure

– in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

  • Devo pagare in un’unica soluzione oppure posso rateizzare?

Nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.

In particolare, è possibile scegliere di pagare:

– in rata unica, entro il 31 luglio 2025 oppure

– fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

  • Posso inserire nella domanda di riammissione cartelle che non avevo indicato nella dichiarazione di adesione alla “Rottamazione-quater” o nuove cartelle che ho ricevuto successivamente?

No, la Legge n. 15/2025 prevede la possibilità di riammissione solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella FAQ n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla “Rottamazione-quater”.

  • Ho presentato la domanda di riammissione, cosa succede rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda?

In seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

– non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

– non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

– resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • In caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”?

Si, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta, infatti, che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

  • Cosa succede dopo che ho presentato la domanda di riammissione?

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della Definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate.

  • Cosa succede se ho rateizzato oppure ho chiesto la rateizzazione dopo la decadenza dalla Definizione agevolata?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla “Rottamazione- quater”, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

  • Risiedo in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. Posso rientrare nella riammissione?

Sì, è possibile presentare la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, entro il 30 aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” e già decaduti per il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.

di Daniela Nannola

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