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Nella sezione “Opinioni”, Engage pubblica articoli di approfondimento redatti da esperti del settore della comunicazione. In questa occasione Emanuele Sacchetto, avvocato specializzato in diritto della pubblicità e della proprietà intellettuale che collabora in qualità di Manager con lo studio internazionale Andersen Tax&Legal, parla di come la circolare INPS n. 44/2025 introduca novità e precisazioni in materia previdenziale per i content creator
Negli ultimi anni, il settore della creazione di contenuti digitali ha registrato un’espansione significativa, facendo emergere numerosi interrogativi e lacune normative, tra l’altro, anche in ambito fiscale e previdenziale. Infatti, con la crescente diffusione e continua evoluzione dei social network, i content creator hanno iniziato ad avvalersi di forme di monetizzazione della propria attività sempre più diversificate, portando così in evidenza alcune incertezze relative alla corretta individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tali soggetti e dei conseguenti obblighi contributivi ad essi riferiti. Da ultimo, la recente introduzione del codice ATECO 73.11.03 per gli influencer (operativo a partire dal 1° gennaio 2025) ha definitivamente confermato l’urgenza di definire la disciplina contributiva applicabile a tale “nuova” figura professionale.
A fornire chiarimenti in questo scenario incerto, è quindi recentemente giunta la Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025, che ha – per l’appunto – illustrato i criteri per la corretta individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono attività di content creator digitali sulle piattaforme online.
La figura del content creator e la sua attività
Il content creator è colui che svolge – in forma amatoriale o professionale – l’attività di creazione di contenuti digitali consistente nell’elaborazione di testi, immagini, video, audio o contenuti live resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. Tra le figure professionali più comuni di content creator troviamo: influencer, youtuber, streamer, tiktoker, podcaster, instagrammer, blogger e vlogger. Nello svolgimento della loro attività, tuttavia, possono venire in relazione ulteriori soggetti, tra cui: la piattaforma, il brand e l’agenzia di intermediazione.
Nel caso in cui l’attività del content creator sia svolta in modo professionale, questa potrà essere remunerata in diversi modi, tra cui:
- direttamente da parte delle piattaforme, sotto forma di percentuale sui guadagni pubblicitari ricavati dalla piattaforma stessa in proporzione al seguito degli utenti o di un ammontare fisso concordato con accordi individuali tra il content creator e la piattaforma;
- da parte dei propri sostenitori, mediante l’intermediazione della piattaforma (è il caso, ad esempio, degli abbonamenti pagati dai fruitori di contenuti);
- mediante sponsorizzazioni e collaborazioni con brand, con le quali il content creator si impegna a dare visibilità a un prodotto o servizio del brand;
- mediante la commercializzazione di prodotti effettuata direttamente dal content creator, anche su piattaforme diverse rispetto a quelle utilizzate per la distribuzione dei contenuti.
La disciplina previdenziale applicabile al content creator
Secondo quanto indicato nella circolare n. 44/2025, a seconda della modalità con cui è eseguita l’attività dei content creator, dell’oggetto della stessa e del modello organizzativo adottato, trovano applicazione i seguenti regimi previdenziali:
- Gestione speciale autonoma per esercenti attività commerciali: qualora l’attività del content creator sia la risultante di più attività nelle quali gli elementi organizzativi prevalgono rispetto agli elementi personali (vale a dire, quando si ha un utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali), si configura un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, da svolgersi obbligatoriamente in forma di impresa, con attribuzione del corrispondente codice ATECO e da cui consegue l’ulteriore obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali. È il caso, ad esempio, in cui prevalga la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari.
- Regime previdenziale dei lavoratori autonomi: qualora l’attività posta in essere da un content creator assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, sarà qualificabile come prestazione libero-professionale, con l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sempre alla Gestione separata INPS andranno iscritti i content creator la cui attività consista nel semplice endorsement di un prodotto/servizio mediante sfruttamento della propria notorietà, senza la creazione di un contenuto audiovisivo, culturale di intrattenimento.
- Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo: nel caso in cui, invece, il content creator svolga un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie facenti parte del settore dello spettacolo e presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, che sia remunerata allo scopo di realizzare prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, i content creator saranno considerati lavoratori dello spettacolo con conseguente obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Ciò accade quando i content creator non si limitino a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), realizzino prodotti audiovisivi con destinazione pubblicitaria venendo in rilievo un’attività riconducibile a quelle dei lavoratori dello spettacolo (attore, fotomodello, indossatore, ecc.).
Il caso particolare degli e-Sport
Un’interessante novità riguarda, poi, i soggetti definiti “pro gamer” o “cyber atleti”, ossia, soggetti impegnati professionalmente nelle discipline degli e-sport. In particolare, l’INPS ha chiarito che, qualora la disciplina praticata dal cyber atleta sia riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, potrebbe trovare applicazione la normativa sul lavoro sportivo e la relativa disciplina previdenziale.
Conclusioni
In conclusione, la circolare INPS n. 44/2025 introduce importanti (e attese) novità e precisazioni in materia previdenziale per i content creator, andando a colmare un vuoto normativo che era ormai inaccettabile. Tale circolare permette, infatti, ai content creator e, in genere, agli operatori del settore, di determinare ora il corretto regime contributivo ad essi applicabile. In definitiva, può certamente dirsi che questa regolamentazione rappresenta un importante e fondamentale contributo per il riconoscimento e la tutela delle nuove professioni digitali, che hanno ormai una rilevanza (anche economica) sempre più importante.
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