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Un signore affitta un immobile ma non paga le tasse. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione vuole recuperare le somme ed effettua il pignoramento dei canoni di locazione che gli inquilini dovrebbero versare al locatore, individuandoli come terzi. Peccato, però, che il contratto di locazione è terminato da tempo e, addirittura, l’uomo ha venduto l’immobile.
Egli però, scocciato dall’accaduto e dalla diffusione dei suoi dati personali che hanno comportato le comunicazioni di pignoramento, si rivolge al garante reclamando l’illecito trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER), per aver fatto conoscere l’esistenza del suo debito tributario a terzi che tali non erano, estranei alla vicenda e ingiustificatamente portati a conoscenza della stessa.
Il trattamento dei dati personali è stato posto in essere da ADER nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e trova la sua base giuridica nella disciplina di settore del diritto nazionale (art. 6, par. 1, lett. e), e 3, del Regolamento, art. 2-ter del Codice, e spec. art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973). La normativa in questione impone l’applicabilità, ad ogni trattamento, dei principi elencati dall’art. 5 del Regolamento, tra cui quelli di “liceità e correttezza”, nonché di “esattezza” secondo cui i dati personali devono essere “esatti e, se necessario, aggiornati” e “devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e d), del Regolamento).
Nel caso in questione, però, l’Agenzia – in violazione di tali principi – ha illecitamente comunicato ai sigg.ri XX e YY i dati personali riferiti al reclamante, in quanto i predetti soggetti sono stati erroneamente qualificati quali terzi debitori dello stesso sulla base di presupposti errati, ossia l’esistenza del contratto e la proprietà dell’immobile.
Scrive il Garante: “Come risulta dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, tale erroneo convincimento è maturato in quanto non sono state effettuate le necessarie verifiche sulla vigenza del contratto di locazione e sull’attualità della possidenza dell’immobile, al fine di individuare correttamente i beni pignorabili, prima dell’avvio della procedura esecutiva” ed inoltre “non sono state accertate preventivamente non solo la vigenza del rapporto locatizio, nel frattempo cessato, tra il reclamante e i sigg.ri XX e XX, ma anche l’attualità della possidenza, in capo al reclamante, dell’immobile ormai alienato; verifica che avrebbe evitato la comunicazione a terzi lamentata dal reclamante”.
È quindi emersa l’inadeguatezza delle misure adottate dall’Agenzia nell’ambito delle procedure esecutive per assicurare il pieno rispetto del principio di esattezza nel trattamento dei dati personali riferiti, in particolare, ai contratti di locazione. Ragione per cui, avendo rilevato un problema di natura organizzativa cronico, il Garante – ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento – ha ingiunto all’Agenzia “di adottare ulteriori misure per assicurare il rispetto del principio di esattezza in contesti analoghi a quello in esame” consistenti nella verifica dell’attualità del contratto di locazione e nel comprovare che il dipendente incaricato abbia effettivamente posto in essere tutte le verifiche richieste, con l’obbligo di comunicare al Garante, entro 30 giorni, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinato. (Provvedimento Garante Privacy numero 10103672)
In ragione di quanto precede, il Garante ha quindi sancito l’illecito trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), e 6, par. 1, lett. e), del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter del Codice, in violazione dei principi di liceità, correttezza e di esattezza, in assenza di un idoneo presupposto normativo, condannando la suddetta ADER al pagamento di una sanzione pari a 40 mila euro.
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