Tari più alta a sale bingo, CdS boccia il Comune: ‘Scelta ingiustificata’

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito


La “questione territoriale” relativa al gioco pubblico ha tante facce.

Non solo limiti orari alle attività o distanziometri che, di fatto, finiscono per espellerle dalle città.

Ne è una prova la vicenda che ha per protagonista Casalnuovo di Napoli, comune di quasi 50mila abitanti, portato davanti al Tar Campania da due società che si erano opposte alla scelta dell’amministrazione comunale di applicare la tariffa della Tari più alta (tra quelle non residenziali) alle attività di gioco basandosi su asseriti “dati di comune esperienza” riguardo all’elevatissima produzione di rifiuti degli esercizi, vista l’alta affluenza alle sale bingo.

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso delle due società 

per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale con la quale sono state determinate ed approvate le tariffe Tari relative all’anno 2021, e il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, ritenendo contro la legge la scelta del Comune, adottata in piena emergenza da pandemia da Covid-19,  “in riferimento “sia della vigenza della deroga anche per l’anno 2021, sia della possibilità di riconoscere, nell’esercizio della discrezionalità in subiecta materia, che le difficoltà economiche manifestatesi nell’anno 2020 permanevano nell’anno 2021″.

Richiamando la legislazione emergenziale, il CdS sottolinea che questa predisponeva, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione di epidemia da Covid-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe Tari nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, “di approvare anche per l’anno 2021 le tariffe Tari già adottate per l’anno 2020, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2021 e i costi determinati per l’anno 2020 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022”.

Secondo i giudici, “in particolare, non risulta affatto dagli atti che abbia comunque correttamente applicato l’art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 2013, in modo da rendere evincibili le ragioni della scelta di applicare all’utenza ‘sale giochi e scommesse’ la tariffa più alta tra quelle stabilite per le utenze non domestiche (€ 25,70 mq.), già deliberata negli anni precedenti il 2021, senza necessità di apposita motivazione e – come peraltro argomentato solo negli scritti conclusivi – basandosi su asseriti ‘dati di comune esperienza’ riguardo all’elevatissima produzione di rifiuti dell’esercizio gestito dalle ricorrenti, per il notevole flusso di utenti della sala bingo, per gli orari di apertura e per l’estensione dei locali.”

Secondo il Collegio di Palazzo Spada, “premesso che il regolamento del Comune di Casalnuovo di Napoli, richiamato nella delibera impugnata, stabilisce la commisurazione delle tariffe sulla base di ‘specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto […] acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio’, la mera reiterazione delle tariffe dell’anno 2020 palesa l’inosservanza sia di tale previsione regolamentare che delle suddette norme di legge, senza che – come correttamente osservato in sentenza – dalla delibera siano evincibili le ragioni di applicazione all’utenza ‘sale giochi e scommesse’ della tariffa più alta tra le utenze non domestiche e che questa appaia ‘giustificata dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze non domestiche’”.

Infine, sempre secondo quanto riportato dalla sentenza, “non merita apprezzamento il tentativo del Comune appellante di colmare il deficit istruttorio e motivazionale sul punto mediante il generico riferimento – esplicitato nelle memorie depositate dopo la riassunzione – agli asseriti dati di ‘comune esperienza’, sopra sintetizzati: oltre a dare luogo ad un’inammissibile motivazione postuma della deliberazione tariffaria, l’assunto è totalmente indimostrato e manifestamente irrilevante per la parte in cui è riferito agli orari di apertura ed alla superficie della sala giochi gestita dalle ricorrenti, poiché non considera che la tariffa è riferita a tutte le sale giochi del territorio comunale, quindi non riguarda la singola utenza bensì la categoria di riferimento, e che si tratta di tariffa unitaria al metro quadro”.







Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link