L’IVA non può essere detratta in via presuntiva

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


I costi determinati in base ai dati raccolti in una verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA. I chiarimenti della Cassazione

In caso di ricostruzione induttiva dei ricavi per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e tenuta della contabilità obbligatoria, i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche in misura forfetaria (a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023), non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, essendo diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed essendo onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Questo l’articolato principio espresso dall’Ordinanza n. 5486 della Corte di cassazione pubblicata il 2 marzo 2025.

L’IVA non può essere detratta in via presuntiva

Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio contestava alla società l’omessa dichiarazione fiscale e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, componenti positivi di reddito non dichiarati, così come determinati in base ai dati e alle notizie raccolti dalla Guardia di Finanza nel corso della verifica fiscale condotta in riferimento agli anni 2010-2013.

In considerazione della mancata esibizione delle scritture contabili, l’Ufficio procedeva alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

Avverso l’atto impositivo presentava ricorso la contribuente, evidenziando, con riguardo all’IVA, la mancata detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, così come documentata nelle fatture passive.

Il ricorso è stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR e avverso tale ultima pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.

Con apposito motivo di doglianza la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 19 DPR n. 633/72 e del principio comunitario di neutralità dell’IVA per aver escluso la CTR la detraibilità di tutti i costi IVA sostenuti dalla società in relazione alle operazioni passive effettuate, laddove tutte le operazioni attive della società sono state considerate imponibili, non essendovi la prova che detti costi erano stati utilizzati ai fini delle proprie fatture imponibili.

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso precisando che, in tema di IVA, ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 633 del 1972, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo – e preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa.

Ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

A parere del Collegio, la parte ricorrente non ha dedotto elementi utili per ritenere esistenti le operazioni oggetto di accertamento presuntivo, dovendo il contribuente provare – ai fini della detrazione dell’IVA – che i costi siano stati utilizzati per operazioni imponibili, non essendo sufficiente, a tal fine, che i fornitori fossero esistenti.

L’IVA, infatti, non può essere detratta in via presuntiva e non sussiste alcuna contraddittorietà, giacché diverso è il regime delle imposte dirette rispetto all’IVA, per cui il calcolo dei costi, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, ai fini della determinazione dell’IRES dovuta non determina di per sé l’automatica detrazione dell’IVA.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta