Tra riapertura della rottamazione e ipotesi nuova edizione, cosa fare se si ricevono solleciti dall’AdER?

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Solleciti in arrivo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione: in attesa della riammissione alla rottamazione quater e nell’ipotesi di una quinta edizione, come comportarsi? Una panoramica delle strade percorribili

I processi della riscossione dei tributi da qualche tempo a questa parte appaiono più solerti ed efficaci che in passato e la pressione in questo senso è tangibile.

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I contribuenti indebitati più facilmente che in passato incappano in pignoramenti del conto corrente, in rimborsi fiscali dirottati verso l’agente della riscossione, pignoramenti presso terzi che possono coinvolgere incassi dai clienti di imprese e professionisti, come gli stipendi e le pensioni.

Non stiamo qui a dilungarci sulle varie opportunità di “difesa” dalle legittime azioni esecutive dell’ente riscossore, ma più semplicemente vista la recente conversione nella Legge 15/2025 del decreto Milleproroghe, che ha riaperto le porte della rottamazione quater per chi non era in regola alla fine del 2024, si vuole dare indicazioni utili sul cosa può fare il contribuente che in questo ultimo periodo ha ricevuto solleciti di pagamento nei quali si legge:

“Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata.”

È chiaro che se non si ha nulla da perdere, si pensi ai disoccupati, a chi non ha “beni al sole” quali immobili, liquidità presso il sistema bancario o beni mobili registrati, auto moto sono avvertenze che lasciano il tempo che trovano ma, nel diverso caso, l’agente della riscossione potrà mettere in atto azioni che potrebbero anche mettere in ginocchio persone e aziende, che nel mentre hanno compiuto tanti sforzi per uscire da periodi di stasi economica per la pandemia da Covid19, per le tensioni internazionali, per la crisi energetica o per il cambio delle abitudini di consumo, più propense verso l’online, o la transizione tecnologica, si pensi alla filiera dell’automotive, potendo proseguire con tanti altri esempi.

Cosa fare se si ricevono i solleciti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione?

In effetti decorsi i 5 giorni non ci troveremo il conto pignorato ma inizierà il processo amministrativo di attivazione dell’azione esecutiva che può durare pochi giorni ma anche un mese e più.

Provando a contattare telefonicamente l’Agenzia delle Entrate Riscossione, dopo varie peripezie tipiche dei risponditori automatici, un operatore interpellato su un sollecito relativo a un debito da rottamazione quater “decaduta” ha risposto che, proprio in considerazione delle novità approvate sulla riapertura, nelle procedure si concederà di fatto qualche giorno in più a contribuenti ricadenti in questa fattispecie.

Ipotizziamo il caso di un sollecito inerente due cartelle per:

  • debito per ruolo confluito in pregressa domanda di rottamazione quater nel frattempo decaduta;
  • debito a ruolo del dicembre 2023 notificato nel 2024 ma non pagato.

Confidando nella affermazione, ancorché solo verbale, dell’operatore AdER a parere di chi scrive si potrebbe procedere come segue.

Per la prima cartella richiedere la riammissione non appena sarà attiva la procedura telematica, verosimilmente entro la metà di questo mese, nel rispetto del dettato normativo che concede 20 giorni di tempo all’ente riscossore di rendere disponibile apposita funzionalità telematica per la riammissione.

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Si potrebbe procedere, invece, da subito con la richiesta della rateazione della sola seconda cartella optando, nell’ipotesi di una prossima edizione della rottamazione quinquies (su cui però non ci sono ancora certezze) che possa contemplare anche la cartella rateizzata, per il numero massimo di rate possibile, cosi beneficiando immediatamente di quanto previsto dall’articolo 19 del Dpr 602/73.

Solleciti AdER, la strada delle rateizzazione e la normativa prevista

“1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

– a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

– b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

– c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.”

È importante sottolineare anche un altro passaggio dello stesso:

“1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

Rammentiamo in ultimo, quanto al successivo comma 3, dello stesso articolo:

“3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

– a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

– b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

– c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”

Quindi anche nel caso non si pagasse le rate successive alla prima si beneficerebbe dei vantaggi sopra elencati per un periodo tale da consentire di monitorare l’eventuale approvazione della edizione quinquies della rottamazione.

A parere di chi scrive, proprio l’impossibilità di procedere con una nuova rateizzazione rappresenta una delle cause principali del mancato smaltimento del magazzino delle cartelle non pagate presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che dovrebbe essere maggiormente attenzionato dal Legislatore, magari concedendo almeno una possibilità di nuova rateazione, ma questo è altro argomento.



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