Alla Camera sono state presentate due proposte di legge per lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica che sono all’esame della Commissione Ambiente. Si tratta della proposta di legge C. 1169 Furfaro e della proposta di legge C. 1562 Santillo. Il loro obiettivo principale è quello di ridurre l’emergenza abitativa, incrementando l’offerta di alloggi Erp con un Piano nazionale, introdurre agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e misure volte a facilitare l’accesso alle locazioni abitative. Ma vediamo qual è il loro contenuto.
Le proposte di legge presentate alla Camera dai deputati Agostino Santillo (M5S) e Marco Furfaro (PD)
Furfaro ed altri: “Disposizioni concernenti lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati” (1169)
La relatrice Martina Semenzato ha illustrato la proposta di legge.
L’articolo 1 prevede l’adozione del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, volto a incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a ridurre le emissioni climalteranti, favorendo al contempo una rigenerazione urbana a consumo di suolo zero.
Le misure di intervento comprendono, tra le altre, l’incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica con le risorse derivanti dall’alienazione di alloggi pubblici in favore degli occupanti muniti di legittimo titolo, il recupero e la manutenzione straordinaria degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione di unità abitative pubbliche e la creazione di fondi immobiliari con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale pubblica.
A tal fine, è istituito un fondo da 1 miliardo di euro annui per il periodo 2024-2031.
È prevista l’attuazione del Piano secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36 del 2023) per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari e la stipula di accordi di programma con regioni e comuni per individuare gli interventi prioritari. Il Comitato paritetico per il monitoraggio assicurerà il controllo sull’attuazione del Piano, prevedendo, altresì, che il Governo riferisca sullo stato di attuazione del Piano alle competenti Commissioni parlamentari con cadenza semestrale.
L’articolo 2 autorizza Cassa depositi e prestiti Spa a concedere finanziamenti a regioni e comuni per l’acquisto di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica nonché per il sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione.
L’articolo 3 disciplina la razionalizzazione del patrimonio abitativo pubblico, prevedendo l’alienazione degli immobili di proprietà pubblica. Le risorse derivanti dalle alienazioni confluiscono in un fondo destinato alla realizzazione o all’acquisto di nuovi alloggi e alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.
L’articolo 4 incrementa la dotazione di vari fondi per il sostegno abitativo, tra i quali il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l’acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e il Fondo per la manutenzione degli alloggi non assegnati.
Ulteriori disposizioni prevedono l’incremento delle risorse destinate alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e l’incremento della dotazione del fondo per il sostegno alle spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.
L’articolo 5 introduce, per il triennio 2024-2026, una detrazione fiscale di entità variabile per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali in base al reddito complessivo.
L’articolo 6 stabilisce che il riscatto degli alloggi sociali non possa avvenire prima di cinque anni dall’inizio della locazione e autorizza una spesa di 50 milioni di euro annui fino al 2038 per la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza nonché per la locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o per soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
L’articolo 7 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
Santillo ed altri: “Disposizioni concernenti la programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell’accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione” (1562)
Agostino Santillo ha evidenziato che la proposta di legge C. 1562, a sua prima firma, è incentrata principalmente sull’edilizia residenziale pubblica ed è volta alla riduzione dell’emergenza abitativa, mentre il tema delle agevolazioni fiscali, pur contemplato in tale proposta di legge, assume un carattere secondario e non preminente. A tal proposito, ha segnalato di aver presentato a sua volta una proposta di legge in materia di agevolazioni fiscali connesse ad interventi di recupero e riqualificazione degli edifici.
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