Le società di capitali e gli altri enti assimilati devono provvedere entro il 17 marzo (il 16 marzo cade di domenica) al versamento in misura forfetaria della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali.
La tassa annuale sui libri sociali è disciplinata dal DPR del 26/10/1972, n. 641 e presenta le seguenti caratteristiche illustrate, tra le altre fonti interpretative, dalla circolare ministeriale del 3/5/1996, n. 108:
- è unica e sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
- è valida anche per libri e registri sociali istituiti prima del termine di scadenza del 17 marzo;
- è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine;
- il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- è deducibile nell’anno in cui viene pagata ai fini IRES e IRAP;
- è versata utilizzando il modello F24 con modalità telematica;
- è possibile compensare l’importo con eventuali crediti erariali disponibili.
Dal punto di vista dei soggetti obbligati, il quadro di sintesi è il seguente:
QUADRO DI SINTESI DEI SOGGETTI OBBLIGATI | ||
NATURA GIURIDICA |
OBBLIGO IN CASI PARTICOLARI |
SOGGETTI ESONERATI |
S.R.L.
S.R.L.S. S.P.A. S.A.PA. Società consortili Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti |
Società di capitali in liquidazione ordinaria
Società di capitali in procedura concorsuale con obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società in liquidazione giudiziale): concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria. |
Imprese individuali
Società di persone Società cooperative Società di mutua assicurazione Consorzi in forme diverse da società consortili Società in stato di fallimento |
È discussa la soggezione al tributo da parte delle società a responsabilità limitata:
- si sostiene, da una parte, l’esclusione dall’adempimento in quanto per le Srl non vi è una specifica disposizione del codice civile che dispone tale obbligo, a differenza di quanto previsto per le Spa dall’articolo 2421, cod. civ., dove si prevede espressamente l’obbligo di bollatura dei libri sociali, prima di essere messi in uso;
- si evidenzia, invece, la posizione ufficiale delle diverse camere di commercio e dell’Agenzia delle Entrate che, nel proprio sito internet, considera soggetti passivi della tassa vidimazione anche le srl, a prescindere dal fatto che abbiano o meno deciso di vidimare i propri libri.
La tassa annuale “copre” la vidimazione dei seguenti libri sociali:
Libri sociali per i quali è dovuta la vidimazione
(art. 2421 c.c.) |
|
libro dei soci |
Numerazione e bollatura presso il Registro delle Imprese della CCIAA, un notaio |
libro delle obbligazioni | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo | |
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti | |
ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. |
Non sussiste l’obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per gli altri libri contabili previsti:
- dal codice civile (es. libro giornale e libro degli inventari);
- dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.).
L’abrogazione è avvenuta in ragione dell’art. 8, L. 383/2001 che ha soppresso l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA (compreso il bollettario a madre e figlia) e di tutti i libri previsti ai fini delle imposte sui redditi, per i quali resta esclusivamente permane l’obbligo di numerazione progressiva in ogni pagina.
L’importo dovuto viene determinato in via forfettaria indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno secondo i seguenti parametri:
- Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 01.2025 fino a € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 309,87;
- Capitale sociale/Fondo di dotazione al 01.2025 oltre € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 516,46.
I soggetti esonerati versano la tassa di concessione governativa in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, in occasione della loro istituzione in base al numero di pagine, per un ammontare pari a 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
In caso di variazione del capitale sociale o del fondo di dotazione prima del termine di scadenza e comunque nel corso dell’anno 2025, tale variazione non incide nella determinazione dell’importo da versare per l’anno corrente, dovendosene tenere conto l’anno successivo.
In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la società dopo aver provveduto al versamento per l’anno di riferimento, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2025, versando l’importo con modalità telematiche.
Eventuali crediti
Alla luce del nuovo regime sanzionatorio (ex D.Lgs. 87/2024), nonché ai sensi dell’articolo 9, D.P.R. 641/1972, chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito:
- con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dall’1.9.2024);
- con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024).
È ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o carenti versamenti, ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 472/1997. In particolare, trattandosi di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile invocare il ravvedimento operoso sino alla notifica dell’atto impositivo.
È da tener presente anche per il ravvedimento il D.Lgs. 87/2024 (Decreto sanzioni) che ha apportato novità in tema di riduzioni delle sanzioni, applicabili alle violazioni commesse dall’1.9.2024, a seconda di quando avviene da 1/9 del minimo a 1/4 del minimo
Per sanare l’omesso o il tardivo versamento della tassa sui libri sociali, è necessario versare:
- il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
- la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione
Per le società costituite dopo il primo gennaio 2025, il versamento della tassa annuale deve essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.
Per conoscere tutte le altre scadenze fiscali del mese di marzo 2025, rinviamo alla lettura del presente articolo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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