Si può chiudere un mutuo e aprirne un altro?

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La Cassazione, con la sentenza 5841/2025, ha stabilito la validità del mutuo solutorio, anche senza consegna materiale del denaro, purché le somme siano poste nella disponibilità giuridica del mutuatario.

Nel complesso mondo dei contratti bancari, una questione che ha spesso generato dubbi e controversie riguarda la validità del cosiddetto «mutuo solutorio». Si tratta di un prestito, erogato da una banca o da una società finanziaria, allo scopo di estinguere un precedente debito che il cliente ha con quel medesimo istituto di credito. Ma si può chiudere un mutuo e aprirne un altro? E, soprattutto, quando un mutuo di questo tipo può essere considerato valido anche in assenza di un effettivo passaggio materiale di denaro?

La sentenza n. 5841/2025 della Cassazione a Sezioni Unite ha fatto luce su questo tema, fornendo una risposta chiara e definitiva: il mutuo solutorio è valido, purché le somme vengano poste nella «disponibilità giuridica» del mutuatario. Approfondiamo insieme questa importante decisione per capire cosa significa e come influisce sui rapporti tra banche e clienti.

Cosa si intende per «mutuo solutorio»?

Il mutuo solutorio è una particolare forma di contratto di mutuo in cui le somme erogate dalla banca non vengono materialmente consegnate al mutuatario, ma sono utilizzate per estinguere debiti preesistenti, come precedenti mutui o aperture di credito.

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In pratica, è un mutuo per coprire un altro mutuo: la banca, quindi, finanzia il mutuatario per consentirgli di saldare i propri debiti pregressi che egli aveva con la stessa banca.

Gli orientamenti della giurisprudenza sul mutuo solutorio

Prima della sentenza n. 5841, esistevano due orientamenti contrastanti sulla validità del mutuo solutorio.

L’orientamento tradizionale, e prevalente nella giurisprudenza, sosteneva la validità di tale contratto anche in assenza di un effettivo trasferimento materiale delle somme, purché queste fossero poste nella disponibilità giuridica del mutuatario.

L’orientamento minoritario, invece, riteneva necessario un effettivo trasferimento del denaro affinché il mutuatario potesse disporne liberamente.

È legittimo concedere un mutuo per coprire un vecchio debito?

La Cassazione, con la sentenza n. 5841, ha confermato la validità del mutuo solutorio, aderendo all’orientamento tradizionale e più diffuso. In particolare, ha stabilito che il contratto di mutuo si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, pur non essendo materialmente consegnata, è posta nella disponibilità del mutuatario, e ciò avviene attraverso l’accredito sul suo conto corrente.

La disponibilità giuridica delle somme si realizza quando il mutuatario ha il potere di disporre delle somme accreditate sul suo conto corrente, anche se queste sono immediatamente destinate a estinguere debiti preesistenti e dunque – potremmo dire – i soldi accreditati “spariscono” subito in quanto vengono impiegati per ripianare il vecchio debito.

In altre parole, secondo le Sezioni Unite della Cassazione è sufficiente che le somme siano effettivamente accreditate sul conto del mutuatario, affinché questi possa considerarsi “in possesso” delle stesse, anche se per un breve periodo. Come noto, però, tali importi restano pochi minuti, o addirittura pochi secondi, sul conto corrente del beneficiario perché poi è la stessa banca a disporne l’immediato trasferimento sul proprio conto. Ciò avviene del tutto legittimamente, in forza di un ordine di accredito già firmato e autorizzato dal cliente alla concessione del secondo mutuo.

Un cliente ha un mutuo ipotecario in corso con una banca, ma desidera ottenere un nuovo mutuo a condizioni più vantaggiose. La banca può concedere un mutuo solutorio, utilizzando le somme erogate per estinguere il vecchio mutuo e contestualmente concedere il nuovo finanziamento. In questo caso, non è necessario un passaggio materiale di denaro.

Un’azienda ha un’apertura di credito con una banca e desidera consolidare il proprio debito attraverso un mutuo a lungo termine. La banca può concedere un mutuo solutorio, utilizzando le somme erogate per estinguere l’apertura di credito. Anche in questo caso, non è necessario un passaggio materiale di denaro.

È necessario un effettivo passaggio materiale di denaro?

Secondo la Cassazione non è necessario quindi un effettivo passaggio materiale di denaro. È sufficiente che le somme siano poste nella disponibilità giuridica (e non necessariamente “materiale”) del mutuatario, attraverso l’accredito sul suo conto corrente, anche se egli, in pratica, non può disporre di quel denaro.

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Il mutuo solutorio può essere considerato un valido titolo esecutivo?

La Cassazione ha chiarito che il mutuo solutorio, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 474 del Codice di procedura civile, costituisce un valido “titolo esecutivo“: idoneo, cioè, a fondare i pignoramenti e l’espropriazione forzata sui beni del debitore inadempiente.

Ciò significa che, in caso di inadempimento del mutuatario, la banca può agire esecutivamente per il recupero del credito, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziali. Non c’è quindi bisogno di chiedere un decreto ingiuntivo. Perciò se il cliente non paga le rate del mutuo solutorio, la banca può:

  • notificare l’atto di precetto;
  • procedere al pignoramento dei beni del proprio cliente moroso.

Quali sono le implicazioni pratiche della sentenza della Cassazione?

La sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per i rapporti tra banche e clienti. In primo luogo, conferma la legittimità della prassi, diffusa tra gli istituti di credito, di erogare mutui solutori. In secondo luogo, rafforza la tutela dei diritti delle banche, che possono ora contare su un titolo esecutivo più solido in caso di inadempimento del mutuatario. Infine, contribuisce a ridurre il contenzioso esistente in materia, fornendo un’interpretazione univoca e autorevole della legge.



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