le linee guida di Banca d’Italia per gli operatori – CREDIT VILLAGE

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Nella giornata di ieri si è tenuto il workshop organizzato da Banca d’Italia dedicato agli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza. L’incontro aveva lo scopo di aumentare l’attenzione sugli step procedurali e di fornire chiarimenti sulle aspettative di vigilanza, sui documenti necessari e sulle tempistiche previste.

Evoluzione normativa e recepimento della Direttiva sul Mercato Secondario

La prima parte del workshop ha delineato l’evoluzione normativa relativa alla gestione dei crediti deteriorati. È stata illustrata la Direttiva (UE) 2021/2167, nota come Direttiva sul Mercato Secondario (SMD – Secondary Market Directive), il cui recepimento era previsto entro il 2023, con periodi transitori fino a giugno 2024. La direttiva ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza del mercato secondario dei crediti deteriorati e introduce due figure principali: il credit purchaser, che può acquistare crediti senza obbligo di autorizzazione, e il credit servicer, che invece deve ottenere un’autorizzazione per svolgere la propria attività sotto vigilanza.

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Il recepimento della normativa è stato complesso a causa delle differenze tra i vari Stati membri, con margini di discrezionalità su aspetti come l’ambito di applicazione, la gestione dei crediti nelle operazioni di cartolarizzazione e l’obbligo per gli acquirenti di nominare un gestore di crediti autorizzato. La normativa, recepita a luglio 2024, è stata inserita nel Testo Unico Bancario sotto il Capo II del Titolo V e si applica esclusivamente ai crediti in sofferenza. Entrerà in vigore il giorno successivo al la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

Procedimento autorizzativo e requisiti per i gestori di crediti

Durante il workshop si è discusso approfonditamente del procedimento autorizzativo e dei requisiti necessari per ottenere l’approvazione da parte della Banca d’Italia. L’autorizzazione è concessa solo ai soggetti che rispettano i criteri normativi e le finalità della vigilanza. La valutazione considera diversi aspetti chiave, tra cui l’idoneità dei partecipanti al capitale, la competenza degli esponenti aziendali e la coerenza del programma di attività con gli obiettivi normativi.

L’analisi dei partecipanti al capitale si concentra sulla loro onorabilità, correttezza e reputazione. È richiesta una visione d’insieme del progetto imprenditoriale, che non deve limitarsi alla singola società, ma comprendere anche la volontà e la capacità strategica dei soci promotori. L’affidabilità finanziaria e professionale è cruciale per garantire la stabilità dell’iniziativa e la possibilità di operare in modo sostenibile nel lungo periodo.

Gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e competenza. La composizione della governance deve essere strutturata in modo da garantire un corretto bilanciamento tra gestione e supervisione, evitando sovrapposizioni di ruoli, soprattutto nelle realtà più piccole. Devono essere prevenuti i conflitti di interesse e garantita una chiara suddivisione delle responsabilità.

Il programma di attività deve essere dettagliato e coerente, includendo mission e obiettivi, descrizione delle attività attuali e previste, sostenibilità economica e scenari avversi. È fondamentale che la documentazione fornita sia esaustiva e correttamente strutturata per agevolare il processo di valutazione. La relazione sulla struttura organizzativa deve riflettere in modo chiaro la suddivisione delle funzioni aziendali, il sistema di governance, la gestione dei rischi e l’infrastruttura tecnologica.

Le tempistiche prevedono la pubblicazione delle norme indicativamente il 10 marzo 2025, con un periodo di tre mesi per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori già attivi. Trascorsi sei mesi, le società non autorizzate dovranno cessare la loro attività. La verifica documentale avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, mentre la fase istruttoria dura 90 giorni, salvo richieste di integrazione. La presentazione dell’istanza non prevede moduli standard, ma è richiesto un set di documenti dettagliati, tra cui proiezioni finanziarie e relazioni aziendali.

Tutela del debitore ceduto e obblighi di trasparenza

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Un aspetto centrale della normativa riguarda la tutela del debitore ceduto. I gestori di crediti devono rispettare rigorosi standard di trasparenza e correttezza informativa, garantendo la riservatezza dei dati personali e il diritto del debitore a essere informato sulle operazioni che lo riguardano.

È stato evidenziato l’obbligo di comunicare al debitore la cessione del credito in modo strutturato, utilizzando supporti cartacei o digitali che consentano la conservazione dell’informazione. Questo obbligo rappresenta una novità significativa rispetto alla prassi attuale. L’informativa deve essere chiara e dettagliata, specificando il punto di contatto a cui il debitore può rivolgersi per ricevere ulteriori chiarimenti. Il punto di contatto deve essere ribadito in ogni successiva interazione con il debitore, rafforzando il principio di trasparenza e accessibilità.

I gestori saranno inoltre tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e ad accettare i ricorsi presentati dai debitori ceduti. Questo rafforza il sistema di tutela e introduce un ulteriore strumento di controllo sulla correttezza dell’operato dei gestori.

L’organizzazione interna delle società autorizzate deve prevedere un sistema chiaro ed efficace per la gestione dei reclami, con procedure strutturate per garantire una risposta tempestiva e conforme alle normative vigenti. Sarà inoltre richiesta un’autovalutazione periodica per individuare eventuali criticità e adeguare i processi aziendali alle disposizioni di vigilanza.

Vigilanza ongoing e segnalazioni

Il tema della vigilanza ongoing è stato affrontato con un focus sul monitoraggio continuo dei requisiti organizzativi, di governance e di gestione. La vigilanza non sarà di tipo prudenziale, ma mirata a garantire il rispetto delle norme di recepimento della direttiva. L’approccio sarà olistico, valutando l’operatività complessiva e l’impatto sulla gestione dei crediti in sofferenza. Saranno richieste segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia, con verifiche sulle performance di recupero e sulla corretta applicazione delle disposizioni.

Novità sulla Centrale dei Rischi

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Un’importante novità riguarda la Centrale dei Rischi, con l’obbligo di partecipazione per gli operatori di crediti in sofferenza che si avvalgono di soggetti vigilati. Questo garantirà un maggiore controllo sugli obblighi segnaletici e migliorerà la qualità dei dati. L’obbligo scatterà dalla data contabile di giugno 2025, con prima segnalazione prevista per luglio 2025. Sono previsti regimi transitori per agevolare l’adeguamento, mentre gli operatori che non gestiscono crediti precedentemente segnalati potranno richiedere un’esenzione.

 





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