Dichiarazione IVA a credito da presentare per la compensazione

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Qualora dalla dichiarazione IVA per il 2024 emerga un credito, è essenziale valutarne tempestivamente la destinazione al fine di porre in essere gli adempimenti necessari. In determinate circostanze, infatti, potrebbe non essere sufficiente la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o dalla sottoscrizione da parte dell’organo deputato alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.).

In presenza di debiti relativi ad altri tributi o contributi, può essere conveniente destinare il credito IVA annuale alla compensazione “orizzontale” nell’ambito del modello F24, disciplinata dall’art. 17 del DLgs. 241/97.

Se si opta per l’utilizzo in compensazione, è però da tenere presente che sussistono alcuni vicoli all’utilizzo del credito IVA, ai sensi dell’art. 10 del DL 78/2009.

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Qualora emerga che detto credito è di importo superiore a 5.000 euro, infatti, l’utilizzo in compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa).
Pertanto, laddove si intenda compensare “orizzontalmente” il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2024 con le scadenze tributarie previste per il 17 marzo 2025 (essendo il 16 marzo una domenica), il modello IVA dal quale emerge il suddetto credito deve essere presentato in via telematica entro il termine ultimo di domani, 7 marzo 2025.

L’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) è richiesta, a norma dell’art. 10 del DL 78/2009, al fine di attestare:
– la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA;
– la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Si rammenta che, ferma la necessità di anticipare di 10 giorni la presentazione del modello IVA rispetto alla data in cui avviene la compensazione del credito, il visto di conformità non è necessario:
– sino a 50.000 euro, per le c.d. “start up innovative” di cui all’art. 25 del DL 179/2012, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
– sino a 50.000 euro, per i soggetti che soddisfano un livello di affidabilità risultante dagli ISA almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
– sino a 70.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
Le soglie suddette s’intendono, però, cumulative sia del credito IVA annuale 2024 che dei crediti IVA trimestrali 2025, applicandosi a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2025.

I descritti livelli di riferimento ISA, in relazione alla compensazione “orizzontale” del credito IVA relativo al 2024 (così come per i crediti IVA relativi ai primi tre trimestri del 2025), sono stati determinati dall’Agenzia delle Entrate con il provv. n. 205127/2024.

Inoltre, l’esonero dal visto per i crediti IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui si estende anche ai soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale (2024-2025) da parte dei soggetti ISA, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024. La possibilità di avvalersi del limite più alto, per chi ha aderito al concordato, “già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024” ha trovato, peraltro, un’espressa conferma di recente con la risposta a una FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate (si veda “I benefici collegati al CPB hanno effetti già a partire dalla dichiarazione IVA 2025” del 25 febbraio 2025).

Come aveva certificato la circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2024 (§ 2.5), per chi ha aderito al concordato biennale, il limite per l’esclusione dal visto è sempre quello più elevato (70.000 euro annui), indicato nella disposizione di riferimento.

I soggetti passivi che non dovessero soddisfare i requisiti ISA sopraindicati o che non avessero aderito al concordato, possono valutare anche la presentazione di una domanda di rimborso al fine di “recuperare” il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2024.

Ai fini del rimborso, il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) non è necessario sino a un ammontare di 30.000 euro (più elevato rispetto ai 5.000 euro “standard” per la compensazione “orizzontale”). Per altro verso, però, sussistono condizioni più stringenti per presentare la domanda, vale a dire il rispetto di almeno uno dei presupposti individuati dall’art. 30 commi 2 ss. del DPR 633/72 (ad esempio, l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni oppure l’effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale).

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