BONUS DELL’EDILIZIA: i casi in cui è possibile ancora di usufruire dello sconto in fattura – Edilbuild.it

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Ancora chiarimento sui Bonus dell’Edilizia ed in particolare dei i casi in cui è possibile ancora di usufruire dello sconto in fattura. Lo stesso, avviene mediante una risposta ad un quesito all’Agenzia delle Entrate da parte di un condominio, che è ha prodotto la risposta n. 26/2025, avente per oggetto “L’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024”. In particolare “l’Istante chiede se, al fine di continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del successivo decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, la condizione che sia «sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» possa ritenersi soddisfatta benché, al 30 marzo 2024, «non esistessero fatture dirette tra General Contractor e Condominio, di fatti i lavori risultavano già effettuati e le relative fatture risultavano emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori». E’ da premettere che lo stesso istante ritiene di poter continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 in quanto la mancata emissione della fattura da parte del general contractor al Condominio è dovuta al mancato raggiungimento del SAL minimo previsto dal comma 1-bis dell’articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020.
L’AdE nella sua risposta evidenziava che il comma 1 dell’articolo 2 del decreto Cessioni ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 , un divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione ovvero per lo sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni. Però i successivi commi del citato articolo 2 del decreto Cessioni dispongono, deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni tassativamente previste.
Infatti, i commi 2 e 3 dell’articolo 2, prevedono che tale divieto non operi, per le spese sostenute, rispettivamente, per gli interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio ovvero per il Superbonus, nonché per gli interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal Superbonus richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio ovvero per:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto.
Il comma 2 ha previsto, tra l’altro, alla lettera b) che il divieto non opera se, in data antecedente al 17 febbraio 2023, per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13¬ter, del decreto¬legge n. 34 del 2020»
Per cui come evidenziato dall’AdE l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a «lavori già effettuati».
Inoltre, il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato. Per cui, nel caso specifico, l’Istante può continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.

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