N. R.G. 23571/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Ottava Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 23571/2024 promosso da:
e INDIRIZZO (C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME RICORRENTE contro (C.F. RESISTENTE CONTUMACE Il Giudice dr.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N._R.G._00023571_2024 DEL_13_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025
1.Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il (d’ora in poi “ ”) allega che:
La signora è proprietaria dell’immobile sito in Torino, , all’interno del ii.
La resistente risulta morosa per diverse rate e spese condominiali.
iii.
Nei confronti della resistente è stato emesso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo numero 11911/2023, R.G. 22057/2023, per un arretrato relativo alle spese condominiali, pari alla somma di euro 4.243,31, oltre interessi e spese.
iv.
In assenza di pagamento ed esperito negativamente un tentativo di pignoramento presso terzi nei confronti della debitrice, veniva istaurato un atto di precetto in reitera per euro 6.977,27 e, successivamente, le veniva notificato atto di pignoramento immobiliare iscritto con il numero R.G.E. 875/2024.
C.F. caloriferi non sono state chiuse correttamente prima che la resistente lasciasse l’alloggio.
vi.
La signora risulta morosa anche con riferimento alle spese condominiali relative all’erogazione dell’acqua potabile.
vii.
La resistente, dunque, ha accumulato una morosità per entrambe le forniture per un periodo superiore a sei mesi.
viii.
ha ricevuto diversi solleciti formali da parte dei fornitori di acqua e gas, in cui viene rappresentata l’intenzione di agire nelle sedi giudiziarie e di sospendere le forniture.
ix.
ha tentato di sospenderne la fruizione, trattandosi di servizi comuni entrambi suscettibili di godimento separato, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, delle disposizioni attuative del codice civile.
L’operazione non può essere portata a termine poiché, per quanto attiene al riscaldamento, è necessario accedere fisicamente all’immobile, ove si trova l’impianto.
xi.
In data 7 novembre 2024, è stata inviata alla una raccomandata A/R, nonché una missiva tramite posta ordinaria, informandola che l’amministratore del Condominio si sarebbe recato presso l’appartamento con un tecnico di propria fiducia per apporre sigilli all’impianto di riscaldamento e procedere, dunque, alla sospensione del servizio.
xii.
Le suddette comunicazioni sono rimaste prive di riscontro, in quanto inviate all’indirizzo dell’immobile che, tuttavia, risulta disabitato da molto tempo.
xiii.
Inoltre, come appurato anche dall’ufficiale giudiziario che ha tentato di notificare il citato decreto ingiuntivo, i relativi precetti, nonché l’odierno ricorso, la signora risulta anagraficamente irreperibile.
xiv.
Poiché la proprietà continua a generare spese condominiali, aggravando la morosità a danno del , è necessario evitare che quest’ultimo, quale ente di gestione della collettività dei condomini facenti parte del medesimo edificio, si faccia carico ad oltranza della morosità della resistente, esponendo i condomini al rischio di iniziative esecutive attivate da parte dei propri fornitori.
Alla luce delle allegazioni richiamate, il Condominio chiede che il giudice, con un proprio provvedimento in via d’urgenza, autorizzi il Condominio (i) a staccare la proprietà dalla fruizione dei servizi di riscaldamento e di erogazione di acqua potabile, trattandosi di servizi comuni suscettibili di godimento separato;
(ii) ad entrare nell’immobile suindicato al fine di poter apporre i sigilli all’impianto di riscaldamento ivi ubicato, non essendo altrimenti possibile provvedere al distacco della fornitura. .
Il ricorso è accoglibile.
Il diritto di credito del verso la resistente è assistito da un adeguato fumus boni iuris, come risulta dal decreto ingiuntivo reso immediatamente esecutivo e contrassegnato dal numero 11911/2023, emesso a fronte di una morosità per spese condominiali arretrate per euro 4.243,31, oltre interessi e spese.
Inoltre, la proprietà continua a generare spese che andrebbero ad aggravare ulteriormente la morosità a carico degli altri condomini, soprattutto nell’ipotesi in cui i fornitori si attivassero per far valere il proprio credito.
Tale circostanza è avvalorata dalla lettera di costituzione in mora e preavviso di sospensione trasmessa in data 21.03.2023 dalla al condominio, per un importo di euro 6.316,00;
nonché dalla missiva trasmessa dalla società debito “pari o superiore a euro 10.000,00” (cfr doc. 5).
) in data 25.11.2024 in cui si informava il medesimo condominio di aver maturato unIl diritto del Condominio di sospendere i condomini morosi dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, quando la morosità si sia protratta per oltre un semestre, è previsto dall’articolo 63, comma 3, delle disp. att. del codice civile.
Dalla documentazione prodotta dal emerge che la morosità si è protratta per un periodo ben superiore al semestre (doc. 7).
Inoltre, il servizio di cui si richiede il distacco è suscettibile di godimento separato, ma, nel caso di specie, è possibile provvedervi solo mediante accesso all’interno dell’immobile.
In un’ottica di bilanciamento di interessi, la tutela d’urgenza può essere concessa anche perché la resistente non risiede nell’immobile, che risulta disabitato, come emerge dai tentativi infruttuosi di notifica degli atti effettuata ex art. 143 c.p.c. per irreperibilità di Per quanto riguarda il periculum in mora, questo deve ritenersi sussistente in quanto vi è il rischio che un ulteriore ritardo arrechi ai condomini un aggravamento dell’insoluto attualmente maturato, con maggiore e irreparabile pregiudizio in loro danno costituito dalla concreta possibilità di subire azioni esecutive da parte dei fornitori, nonché la sospensione dei servizi (cfr. doc. 5, cit.).
Alla luce di tali considerazioni, sussistono i presupposti per autorizzare il sospendere la fornitura del servizio di riscaldamento e del servizio idrico nell’alloggio della resistente mediante chiusura dell’elettrovalvola dell’impianto ubicato all’interno dell’immobile.
Per l’effetto, si autorizza l’amministratore del Condominio, avvalendosi dell’ausilio dell’ufficiale giudiziario, eventualmente coadiuvato dal fabbro e dalla forza pubblica, ad accedere all’immobile suindicato, operazione necessaria per provvedere al distacco del servizio comune di riscaldamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 3, delle disp. att. del codice civile.
tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell’attività svolta, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, e così per € 1.150,00 per compensi, € 161,31 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Visti gli art. 669-sexies e 700 c.p.c., AUTORIZZA il Condominio sito in , Torino, a sospendere la fornitura in favore di dei servizi di riscaldamento e idrico presenti nell’alloggio di proprietà della resistente sito nello stabile condominiale e ad avvalersi dell’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario, eventualmente coadiuvato dal fabbro e dalla forza pubblica, per poter accedere all’immobile anzidetto, per il distacco di detti servizi anche mediante eventuale sigillatura/piombatura delle elettrovalvole.
CONDANNA al rimborso delle spese del procedimento in favore del ricorrente, liquidandole in € 1.150,00 per compensi, € 161,31 per esborsi, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 13.2.25
Si comunichi Il Giudice dott. NOME COGNOME redatta dalla M.O.T. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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