Opzione donna, ape sociale e pensione anticipata flessibile: indicazioni Inps
Fornite istruzioni in materia di effetti pensionistici in materia di pensione anticipata opzione donna e pensione anticipata flessibile, di APE sociale e del beneficio in favore delle lavoratrici madri nel sistema contributivo (INPS – circolare 5 marzo 2025 n. 53)
Effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali
L’articolo 1, comma 162, lettera b), della legge di Bilancio 2025, modificando il comma 4 dell’articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011, n. 214), prevede che: “Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia”.
Ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 1, commi da 157 a 159, della L 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) sono calcolate con le aliquote di rendimento (Allegato II legge di Bilancio 2024).
Tenuto conto che le disposizioni citate non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per applicazione dei limiti ordinamentali, l’Inps ha precisato che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenute a partire dall’anno 2025, in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni ma inferiore a 67, le relative quote di pensione calcolate con il sistema retributivo vengono determinate con le aliquote di rendimento di cui all’Allegato II della legge di Bilancio 2024.
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
L‘articolo 1, comma 172, della legge di Bilancio 2025 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del DL n. 30 del 1974, rubricato “Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”. Ai sensi del citato articolo 2-ter il titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali), nonché il superstite dello stesso, per quanto concerne la pensione di reversibilità, hanno diritto a richiedere la pensione prevista dalle norme dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’Assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali predette, con la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta Assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale.
In seguito all’esercizio di tale facoltà, la pensione a carico della Gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico dell’AGO del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi può dare luogo, a domanda, a un supplemento di pensione.
La disciplina abrogata – precisa l’Istituto – rimane in vigore per le domande di pensione presentate dai pensionati e dai superstiti di pensionato entro il 31 dicembre 2024.
Pensione anticipata opzione donna
Possono accedere alla pensione le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Il requisito anagrafico richiesto di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.
In merito alle condizioni richieste, le stesse devono sussistere alla data di presentazione della domanda e non devono essere oggetto di ulteriore verifica nel caso di accesso alla pensione alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2024, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.
La pensione anticipata opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
In merito alla decorrenza della pensione, nel caso di perfezionamento dei requisiti nel corso dell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2025, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2025, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.
Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2024 e quanto sopra precisato in merito alla sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.
Pensione anticipata flessibile
L’articolo 1, comma 174, della legge di Bilancio 2025 modifica l’articolo 14.1 del DL n. 4 del 2019, riconosce il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell’anno 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2025, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (DLgs n. 180 del 1997), ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
Per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
– 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Proroga dell’APE sociale al 31 dicembre 2025
I soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.
Il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato sulla base delle disposizioni della legge di Bilancio 2025, decade dall’indennità laddove svolga attività di lavoro dipendente o autonomo oppure svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 prevede che l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS sia riconosciuto per gli anni 2025 e 2026 nella misura di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.
L’importo è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente. Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in argomento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
L’importo spettante a titolo di incremento è corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale).
Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale
L’articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025, limitatamente all’anno 2025, aumenta di 8 euro mensili l’importo dell’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico. II medesimo comma 178 incrementa altresì di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.
L’importo viene riconosciuto d’ufficio a coloro già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.
Accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri
L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da dodici mesi a 16 mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli. Pertanto, per effetto della disposizione normativa in esame, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a 4 mesi per ogni figlio e pari a 16 mesi complessivi in caso di 4 o più figli.
La norma non modifica la misura del beneficio alternativo a tale riduzione in base al quale la lavoratrice può optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli ai fini della determinazione della pensione.
Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del DL n. 201 del 2011, (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del medesimo DL (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).
La riduzione del requisito anagrafico trova applicazione anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia di cui ai citati commi 6 e 7 dell’articolo 24, a seguito dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (per il biennio 2025-2026 67 anni di età e 20 anni di contribuzione). Il beneficio in argomento non opera d’ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link