I subsidy contracts (contratti di finanziamento) stipulati da una Regione con il lead partner nell’ambito degli accordi intercorsi tra Stati europei, nel contesto dell’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea CTE” della Politica europea di coesione, va soggetto a imposta di bollo ordinaria e non gode di agevolazioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 57, pubblicata ieri.
L’interpello proviene da una una Regione, che, prima di tutto, illustra le attività realizzate in collaborazione con lo Stato estero Y, nell’ambito del Programma, approvato dalla Commissione europea e finanziato per l’80% da un Fondo europeo. In breve, a seguito della pubblicazione del bando di programma e della conclusione dell’istruttoria sulle proposte pervenute, il Comitato di sorveglianza dei due Stati approva un elenco di soggetti (di natura sia pubblica che privata) che possano erogare il finanziamento.
Così, dopo aver approvato il progetto, “l’Autorità di Gestione procede alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (Subsidy Contract) con il partner capofila (Lead partner), dove sono indicate le condizioni del finanziamento e le norme che regolano l’esecuzione del progetto”. In questo contesto, quindi, l’Autorità di gestione della Regione stipula diversi contratti con soggetti giuridici sia italiani che dello Stato estero partner: in particolare, attualmente, sta stipulando numerosi contratti di finanziamento, al fine di attivare i progetti e utilizzare al meglio le risorse economiche.
La Regione chiede di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, dei contratti di finanziamento sottoscritti con i lead partner dello Stato estero Y, “che trovano fondamento giuridico negli accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere su fondi strutturali”.
In particolare, la Regione paventa la possibilità che tali contratti risultino “formati all’estero” e, quindi, esclusi dall’imposta di bollo. In subordine, ove, invece, risultassero astrattamente imponibili all’imposta di bollo, la Regione si domanda se possano godere di qualche esenzione, come, ad esempio, quelle previste dall’art. 16 o dall’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, ovvero quella prevista dall’art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017 per gli enti del Terzo settore.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate non condivide l’assunto della Regione, secondo la quale il contratto risulterebbe “stipulato all’estero” ove siglato per ultimo dal lead partner estero. Sottolinea, infatti, l’Amministrazione che, in base al diritto italiano, il contratto si considera “formato” nel luogo in cui proposta e accettazione si “incontrano” (posto che l’art. 1326 c.c. stabilisce che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”). Considerato, quindi, che l’art. 1335 c.c. sancisce che la proposta e l’accettazione “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, il contratto si considera formato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione.
Nel caso di specie, quindi, il contratto risulta formato in Italia, quando la Regione viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (lead partner): il contratto risulta “concluso” in questo momento.
Tutto ciò – precisa l’Agenzia – purché al contratto sia applicabile il diritto italiano, in assenza della scelta di una legge diversa, in base al diritto internazionale privato (su questo aspetto l’Amministrazione effettua considerazioni basate su elementi di fatto che confermerebbero – a suo avviso – l’applicabilità della legge italiana al caso di specie).
Pertanto, in quanto formato in Italia, il contratto di finanziamento risulta soggetto all’imposta di bollo di cui all’art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72.
Inoltre, l’Agenzia esclude l’applicabilità di agevolazioni.
L’art. 16 della Tabella, allegato B, al DPR 642/72 non può trovare applicazione in quanto, come chiarito anche dalla pronuncia della Cassazione n. 938/2009, prevede un’esenzione che riguarda solo lo Stato-persona, e non si può estendere ai soggetti esteri, quali i lead partner sottoscrittori nel caso di specie.
L’art. 27-bis della medesima Tabella B, a sua volta, non si applica, secondo l’Agenzia nel caso di specie, in quanto non risultano coinvolte “Onlus iscritte nell’Anagrafe delle Onlus”, né gli “enti riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport” richiamati dalla norma esentativa.
Infine, neppure l’art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017, relativo agli enti del Terzo settore può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto “tale qualificazione soggettiva” non si può estendere “anche ad eventuali soggetti esteri che detengano analoghe caratteristiche e finalità”.
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