Pensioni, Iscrizione Libera al Fondo Credito

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 12 gennaio 2025 tutti i pensionati ex dipendenti pubblici possono aderire in qualsiasi momento al Fondo Credito. Novità del collegato lavoro. 





Iscrizione senza limiti al Fondo Credito. Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del «collegato lavoro» (legge n. 203/2024), gli ex dipendenti pubblici in pensione possono aderire al Fondo anche dopo la cessazione dal servizio. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 49/2025 in cui spiega, tuttavia, che per chi si avvale della nuova facoltà le prestazioni a carico del Fondo spettano decorso un anno dall’iscrizione. La domanda di iscrizione, pertanto, si può presentare anche oltre i termini ordinari (cioè entro l’ultimo giorno di servizio).

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La gestione

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali sia agli iscritti che ai propri familiari, tra cui ad esempio l’erogazione di piccoli prestiti a condizioni di vantaggio o di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, formazione ed istruzione, prestazioni per persone non autosufficienti, ospitalità residenziale, soggiorni studio e benessere. Negli ultimi anni l’Inps riconosce anche la possibilità di chiedere l’anticipo dell’erogazione della buonuscita.

Come noto, di regola, al Fondo sono obbligatoriamente assicurati tutti i dipendenti pubblici in attività iscritti alla gestione pubblica (ex-INPDAP). I dipendenti pubblici in attività non iscritti alla gestione pubblica possono aderire facoltativamente alla gestione entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento. Con la cessazione dal servizio si perde l’iscrizione al Fondo salvo l’interessato non comunichi entro l’ultimo giorno di servizio la volontà di mantenerla anche dopo il pensionamento.

Facoltà Strutturale

L’articolo 27 del cd. «collegato lavoro» prevede che i predetti soggetti possono aderire al Fondo Credito tramite comunicazione all’INPS della relativa volontà di adesione, senza porre dei termini entro cui tale adesione deve essere manifestata. La disposizione, pertanto, riguarda i:

  1. pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti Casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica: Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
  2. pensionati di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette Casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI, ENPAM);
  3. sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria e ufficiali in ausiliaria prossimi al pensionamento;
  4. dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non iscritti alle Casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Pensionati

Per quanto riguarda le prime due categorie, le più numerose, l’Inps spiega che l’apertura riguarda solo i titolari di prestazioni dirette ancorché di invalidità (vecchiaia, anzianità, anticipata inabilità, eccetera) a condizione che l’ultimo datore di lavoro, al momento della cessazione dal servizio, sia un’amministrazione pubblica (ex dlgs n. 165/2001) indipendentemente dalla gestione presso cui la pensione è liquidata.

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Ne sono esclusi, pertanto:

  • i titolari di prestazione ai superstiti;
  • i titolari di strumenti di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, indennità di espansione, isopensione);
  • i soggetti con datore di lavoro privato al momento della cessazione ancorché abbiano mantenuto l’iscrizione alle casse del pubblico impiego.

Sono, inoltre, esclusi, i soggetti che abbiano prestato attività di lavoro con un rapporto di collaborazione con le PA e che siano, pertanto, iscritti o pensionati presso la Gestione Separata dell’Inps.

L’iscrizione alla gestione credito è possibile anche per i pensionati che hanno utilizzato gli strumenti per valorizzare la contribuzione mista sempre a condizione che l’ultimo datore di lavoro, al momento della cessazione dal servizio, sia un’amministrazione pubblica. Si tratta dei soggetti che esercitano o hanno esercitato la facoltà di computo nella gestione separata dell’Inps (Dm 282/1996), la facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 o 45/90, la totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006) oppure il cumulo di cui alla legge n. 228/2012 o dlgs n. 184/1997. Nel caso di cumulo, tuttavia, l’obbligo contributivo decorre non dalla richiesta di adesione, bensì dal mese in cui tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolte hanno liquidato il proprio pro quota e la pensione può definirsi completa. Da questa data decorre il termine di un anno per la richiesta delle prestazioni a carico della gestione credito.

Modalità di adesione

L’adesione comporta l’iscrizione alla Gestione credito a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda e si effettua online sul sito Inps tramite la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”. Attenzione: l’adesione una volta esercitata è irrevocabile.

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L’Inps spiega che occorre distinguere a seconda se l’iscrizione al Fondo avviene da pensionati, quindi dopo la cessazione dal servizio, oppure da dipendenti già iscritti al Fondo al fine di confermare l’iscrizione anche per la quiescenza. Nel primo caso, infatti, ci sarà soluzione di continuità nell’iscrizione al Fondo: l’obbligo contributivo decorrerà dalla data di iscrizione (salvo il sopra citato caso di cumulo) e le prestazioni potranno essere richieste decorso un anno dall’iscrizione. Nel secondo caso l’iscrizione alla Gestione credito avverrà senza soluzione di continuità, consentendo all’iscritto l’accesso alle prestazioni previste senza dovere attendere il decorso di un anno dall’adesione.

Analogamente, i lavoratori già iscritti alla Gestione credito, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento di domanda per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, al fine di fare decorrere l’iscrizione dalla data di collocamento in pensione e non dovere attendere il decorso di un anno dall’adesione per la richiesta delle prestazioni correlate a tale Gestione, sono tenuti a presentare domanda entro e non oltre l’ultimo giorno dalla cessazione dal servizio. Si ricorda, comunque, che durante il periodo di accompagnamento alla pensione non sussiste l’obbligo contributivo e non spettano le prestazioni del Fondo.  

Finanziamento

Per il finanziamento i dipendenti in attività versano una contribuzione dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione. A differenza di quanto indicato con Circolare n. 128/2021 l’Inps spiega che la trattenuta si applica anche se la pensione è inferiore o uguale al trattamento minimo.

Documenti: Circolare Inps 49/2025



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