Sulla Carta del docente ai precari ancora una volta Corte di Giustizia Ue, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato fanno la differenza, naturalmente a favore dei supplenti che ricorrono al giudice del lavoro. Stavolta a dare ragione al prof che ha fatto ricorso tutelato dai legai Anief è stato il tribunale di Paola, che ha accordato l’assegnazione della card per l’aggiornamento professionale – pari a complessive 1.500 euro, oltre interessi o
rivalutazione – a seguito dello svolgimento da parte di una insegnante del servizio a tempo determinato, svolto per tre annualità tra il 2018/2019 e il 2023/2024.
Il giudice del lavoro calabrese ha sottolineato che “con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell’art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall’idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria”.
“Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
“Con decreto del 29-30.05.2023 – scrive il Tribunale di Paola – , il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla Sezione Lavoro della Suprema Corte per l’enunciazione del relativo principio di diritto. Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
“Ancora una volta – ha commentato il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, sulla card annuale del docente è schiacciante la posizione della Corte di Cassazione, come della Corte di Giustizia Europea e delConsiglio di Stato: un precario, anche con contratto ‘breve e saltuario’ continuativo, che ha svolto almeno 150 giorni di supplenza per anno scolastico ha altissime possibilità di recuperare fino a 3.500 euro più interessi, per l’annualità in corso e le cinque precedenti, presentando ricorso gratuito con Anief. L’importante – conclude Pacifico – è che si presenti ricorso entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo deterimanto”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAOLA
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria
istanza disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente a ottenere il beneficio
economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno
scolastico svolto come documentato in ricorso;
2) condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore,
all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto (tre annualità pari ad € 1.500,00), oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
all’accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al pagamento, per le
causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in
complessivi euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso
spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi
anticipatari, ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 17.02.2025 Il Giudice
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