niente più decreto ingiuntivo ma direttamente il legale emette provvedimento di intimazione di tipo monitorio (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

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La prossima settimana in Commissione Giustizia al Senato continueranno le audizioni sul Disegno di Legge n. 978 relativo alle Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito.

Cosa ne pensate?

Una semplificazione necessaria o una pericolosa deriva in violazione del principio del giusto processo ?

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Nella presentazione dei proponenti si legge che si intende semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura piuttosto frequente nei tribunali civili italiani: si allude al ricorso per decreto ingiuntivo.

Come noto la procedura monitoria costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile, onorario o togato, per ottenere l’ingiunzione

Il giudice adito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 633 del codice di procedura civile, procede con l’e missione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore.

Si tratta insomma di una mera verifica documentale e cartolare.

Tant’è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla eventuale successiva fase dell’opposizione.

Si propone allora, nella logica di semplificare l’attività burocratica dell’amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, nella logica della semplificazione procedimentale che ha caratterizzato la legislazione italiana negli anni scorsi (si allude per esempio ai meccanismi dell’autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedi mento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice.

Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri pubblicistici, quali quelli connessi alla concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di norma prerogativa riservata all’autorità giudiziaria.

Si badi bene, qui non si vuole creare un meccanismo sostitutivo della autorità giudi ziaria: questa ingiunzione non sarebbe, al meno in questa fase, munita di esecutorietà

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Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, cosiddetti alternative dispute resolution, che si affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile.

In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, che il diegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-bis, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l’amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.

Al fine di evitare preventivamente critiche attinenti alla presunta violazione del principio del giusto processo, dal momento che una parte, quella creditrice, avrebbe la possibilità senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice di procedere con l’emanazione di un provvedimento monitorio, e anche al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 656-bis del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l’emanazione di siffatto provvedimento.

Il travalicamento di siffatti limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.

Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all’opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile, con delle innovazioni che si intende di seguito suggerire.

Nel caso in cui l’opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta e ove altresì si riveli infondata e temeraria, vi sarà l’obbligo da parte del giudice di procedere all’applicazione della condanna per lite temeraria come previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile.

I vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati: riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l’ottenimento di un provvedimento monitorio e, come effetto, snellimento del l’arretrato pendente presso i giudici civili.

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Né tale proposta può essere tacciata di voler sovvertire principi fondamentali del l’ordinamento giuridico quali quelli degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché in realtà già da tempo il legislatore ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio del l’autorità giudiziaria.

Si allude qui al recepimento della direttiva 2014/17/UE concernente i mutui immobiliari, cosiddetta Mortgage credit directive.

Tale normativa risulta ispirata ad alcune legislazioni di stampo chiaramente liberista in vigore da tempo negli Stati Uniti e in Inghilterra.

Esistono già, quindi, legislazioni che ammettono la possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell’autorità giudiziaria.

Partendo allora da tali principi ispiratori, si propone pertanto una modifica al codice di procedura civile finalizzata a rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito.

L’articolato del disegno di legge prevede all’articolo 1 l’introduzione, nel nuovo Capo 1-Bis al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-bis (rubricato « Intimazione di pagamento ») che disciplina modalità e condizioni per l’emissione dell’atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, non ché dai notai (ai sensi dell’articolo 633, nu meri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e pa rere della competente associazione profes sionale (ai sensi dell’articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di ta riffe obbligatorie.

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Nell’intimazione viene assegnato il ter mine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l’eventuale opposizione dell’intimato.

Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.

Nell’atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.

Si introduce poi l’articolo 656-ter c.p.c. (rubricato « Verifica dei presupposti ») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all’avvocato che emette l’intimazione senza la sussistenza dei requi siti previsti dall’articolo 656-bis del codice di procedura civile.

Con l’articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.

L’articolo 3, infine, affida al Ministero della giustizia, nel termine di mesi sei, l’adozione – previo parere del Consiglio nazionale forense – di modifiche o integrazioni regolamentari necessarie ai fini del l’applicazione delle nuove disposizioni.

Il testo del Disegno di legge: DDL 978

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