I vizi di notifica della cartella sono sanati se lo scopo è raggiunto

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


In caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento si può applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Questo comporta che, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, sia applicabile l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’articolo 156 c.p.c.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4232 del 2025.

I vizi di notifica della cartella sono sanati se lo scopo è raggiunto

A seguito della notificazione di avviso di liquidazione attinente all’omesso versamento di imposte a seguito di divisione di comunione ereditaria, e della definitività dell’atto in conseguenza della sua mancata impugnazione, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente la cartella di pagamento.

Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale proponendo plurime censure contestando, tra l’altro, il vizio di notificazione della cartella. La CTP rigettava il ricorso e avverso l’appello la CTR riteneva che la notificazione della cartella esattoriale risultasse irregolare, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava l’atto esattivo.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’irritualità della notificazione della cartella esattoriale, la cui notifica risulta invece regolare, e deve anche trovare applicazione il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, pacificamente, la cartella esattoriale è stata tempestivamente impugnata dal contribuente.

Deve quindi evidenziarsi che l’Amministrazione finanziaria ha riprodotto nel suo ricorso per cassazione l’atto impositivo, la cartolina di consegna della cartella esattoriale e la relata di notifica.

Dall’esame della ricevuta di ritorno che attesta la consegna dell’atto emerge che il documento risulta esattamente individuato con il suo numero, stampato nella parte inferiore della cartolina, e che la consegna è intervenuta presso il domicilio del contribuente, nelle mani della moglie che ha sottoscritto per ricevuta.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Nessun dubbio, pertanto, che l’atto sia stato recapitato al contribuente, che ne è venuto a conoscenza e lo ha tempestivamente impugnato.

La separata relata di notificazione riporta l’indicazione stampata del nominativo del notificatore, ma non la sua firma e la data. Tuttavia, non ogni incompletezza della notificazione ne importa l’invalidità, quando nessuna lesione del diritto di difesa del contribuente sia stata arrecata.

Il parere della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di chiarire che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria.

Pertanto, il rinvio disposto dall’art. 26 comma 5 del DPR n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del DPR n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art 156 c.p.c. (così Cass. n. 27561/2018).

Lo stesso Collegio di legittimità ha ribadito recentemente che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (Cass. n. 27326/2024).

La Corte ha quindi affermato che il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta fondato, conseguendone la cassazione della decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché proceda a nuovo giudizio.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link