Valido solo il ricorso presentato in via telematica

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A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 16-bis del Dlgs n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6-bis del DL n. 119 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, stante la espressa previsione di norma primaria.

Le concrete modalità della notificazione risultano legittimamente indicate, come previsto dalla norma primaria, dal DM n. 163 del 2013 e dai successivi decreti di attuazione.

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Questo il principio di diritto contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 4815/2025.

Valido solo il ricorso presentato in via telematica

La vicenda vede protagonista una società a cui era stato notificato un avviso di accertamento recante le risultanze di un pvc, a cui la società ha proposto ricorso.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio censurando l’inammissibilità dell’impugnativa introdotta dalla controparte, perché proposta in forma cartacea e non digitale.

Giunta la controversia in secondo grado, la CTR ha reputato fondata la rinnovata contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria e relativa all’illegittimità della procedura di notificazione in forma cartacea del ricorso introduttivo in primo grado. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erroneità della sentenza per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione del ricorso in forma cartacea sia causa di invalidità insanabile dell’atto.

Secondo la società, per effetto della previsione di cui al comma 2 dell’art. 16 del DL n. 119 del 2018, è facoltà delle parti servirsi della notificazione telematica, ma non si tratta di un obbligo. Comunque, nel caso di specie, la notificazione ha regolarmente raggiunto il destinatario, e deve trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.

Inoltre, la CTR afferma che l’invalidità della notifica in forma cartacea dipenderebbe dalla mancata applicazione del DM n. 163 del 2013 il quale ha dettato la procedura per la notificazione telematica, ma si tratta di norme subordinate alla legge.

Quando è valida la notificazione cartacea?

La Corte di Cassazione ha rammentato che l’art. 16-bis del Dlgs n. 546 del 1992, come novellato e nel testo applicabile, dispone al comma 3 che:

“Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.”

Mentre è consentita la notificazione cartacea per quei soli atti in relazione ai quali è consentito al contribuente di difendersi personalmente, perché relativi a controversie aventi valore fino a 3.000 euro (comma 3-bis).

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La norma di cui al comma 2 dell’art. 16 del DL n. 119 del 2018, invocata dalla ricorrente, dispone:

“L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.”

La norma da ultimo riportata prevede pertanto espressamente la possibilità della notificazione sia cartacea che telematica, ma solo nel caso in cui l’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, trovi applicazione nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto n. 119 del 2018.

Nel caso in esame l’originario ricorso della contribuente è stato notificato il 16.12.2019 quando il DL n. 119 del 2018 era già entrato in vigore (24.10.2018), ed alla notificazione poteva provvedersi esclusivamente in forma telematica in base ad espressa previsione legislativa, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell’atto, dovendo provvedersi nel rispetto delle previsioni dettate dal già entrato in vigore DM n. 163 del 2013.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dalla società.



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