- Previsto dalla legge di bilancio 2024, diventa operativo l’obbligo alla stipula di polizze catastrofali per le imprese, come da decreto attuativo del 27 febbraio in GU.
- Un obbligo molto vincolante che, in caso di inadempienza, pregiudica la possibilità di ottenere contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici, non solo in caso di eventi catastrofali.
- Le compagnie assicurative sono obbligate ad aggiornare le proprie offerte ai nuovi obblighi, pena sanzioni amministrative pecuniarie. Beneficiano però dei cosiddetti limiti di tolleranza.
Previsto dalla legge di bilancio 2024, solo ora diventa operativo l’obbligo alla stipula di polizze catastrofali per le imprese, contro i rischi correlati alle calamità naturali, con scadenza il 31 marzo 2025.
Un obbligo molto vincolante, dal momento che risultare inadempienti, sotto questo aspetto, significa pregiudicarsi la possibilità di ottenere contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici ad ampio spettro e, a maggior ragione, in caso di eventi catastrofali.
Nel dettaglio, i riferimenti normativi dell’obbligo, gli eventi da contemplare e le condizioni per la copertura assicurativa, le imprese coinvolte.
Polizze catastrofali: cosa prevede la normativa
È sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la pubblicazione del decreto attuativo del 30 gennaio 2025 n.181, che riporta le modalità di attuazione e operatività degli schemi assicurativi e dei rischi catastrofali.
Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 14 marzo 2025, ma le aziende interessate dall’obbligo dovranno tutelarsi entro il 31 marzo 2025.
La scadenza in origine era fissata al 31 dicembre 2024, slittata poi di tre mesi grazie al decreto Milleproroghe, dando più tempo sia agli operatori che alle imprese per aggiornarsi.
Per quanto concerne le polizze già in essere, l’obbligo di adeguarsi alle attuali previsioni di legge scatta a partire dal primo rinnovo utile.
1. Le imprese interessate
L’obbligo riguarda tutte le imprese che hanno sede legale in Italia e si estende anche a quelle con sede legale all’estero ma che presentano un’organizzazione stabile in Italia, per cui sono tenute all’iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
Tutte queste imprese dovranno adempiere all’obbligo di stipula di una polizza catastrofale entro il 31 marzo. Solo le attività operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura beneficiano di una scadenza differita al 31 dicembre 2025.
Sono invece esentate dall’obbligo di tale copertura assicurativa:
- le imprese agricole, per le quali vige invece la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, causati da alluvione o altri fenomeni atmosferici;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio successivo alla costruzione per cui mancano le autorizzazioni.
Non sono assoggettati all’obbligo di polizze catastrofali neppure i liberi professionisti come avvocati, commercialisti, architetti e via di seguito.
2. L’individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali
Affinché tutte le polizze da stipulare facciano riferimento in maniera omogenea agli stessi eventi, il decreto indica nella normativa quelli che sono gli eventi calamitosi e catastrofali da assicurare, vale a dire:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Si precisa inoltre che verrà conteggiato come evento unico anche l’eventuale prosecuzione della calamità nelle successive 72 ore.
3. I beni da assicurare
La copertura assicurativa deve coprire i beni aziendali che risultino iscritti, o comunque iscrivibili, nello stato patrimoniale, nella fattispecie:
- terreni e i fabbricati;
- impianti e i macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- mobilio.
Non necessitano invece di una polizza assicurativa:
- mezzi di trasporto targati;
- computer d’ufficio e stampanti;
- altre dotazioni per l’ufficio;
- scaffalature per magazzino.
4. Premi e massimali di copertura
I premi da pagare, da parte delle imprese, vanno commisurati al rischio in maniera proporzionale (ad esempio in riferimento al territorio e a una maggiore o minore vulnerabilità dei beni assicurati) e aggiornati periodicamente.
Per stimare l’ammontare dei premi, in fase di stipula della polizza, si precisa che verranno conteggiate ai fini della riduzione del rischio, anche le eventuali misure che l’azienda in questione mette in atto per proteggere i beni assicurati da eventuali rischi.
È bene precisare che le compagnie di assicurazione sono obbligate a aggiornare questo genere di polizze. Tuttavia, per garantire la loro solvibilità globale, possono beneficiare di alcuni limiti di tolleranza, che permettono loro di cessare l’obbligo di assunzione di ulteriori rischi, sull’intero territorio nazionale.
Si prevede poi la possibilità di un cosiddetto “scoperto”, eventualmente da concordare tra le parti. Nello specifico, una parte del danno indennizzabile, in caso di catastrofe naturale, può rimanere a carico dell’assicurato:
- se la somma assicurata è inferiore a 30 milioni di euro: l’azienda può farsi carico al massimo del 15% della somma indennizzabile;
- se la somma è superiore ai 30 milioni di euro, la parte che rimane a carico dell’assicurato, si può negoziare liberamente tra le parti;
- anche per le grandi imprese ovvero con fatturato maggiore di 150 milioni di euro in chiusura di bilancio e almeno 500 dipendenti, si rimette alla libera negoziazione, la definizione dello scoperto a loro carico.
Per quanto riguarda i massimali:
- fino a 1 milione di euro, è pari alla somma stessa;
- da 1 milione e fino a 30 milioni assicurati, il massimale di indennizzo è pari al 70%;
- oltre i 30 milioni di euro (e per le grandi imprese), le parti sono libere di negoziare l’importo massimo corrisposto per il singolo sinistro.
Polizze catastrofali omesse: le sanzioni
L’obiettivo della misura, che va ad allinearsi a pratiche già previste in altri Paesi europei, è di limitare la dipendenza delle imprese dagli aiuti pubblici, nell’eventualità funesta di una calamità naturale, ripartendo quindi rischi e impatto economico tra lo Stato, le realtà aziendali e le compagnie assicurative.
In questo modo, le aziende saranno più autonome nel gestire l’evento catastrofale, aumentando quindi le possibilità di tutelare il loro patrimonio ma anche di garantire una continuità operativa alla produzione e all’attività imprenditoriale.
Non adempiere a tali disposizioni significa precludersi la possibilità di ricevere contributi e indennizzi ma anche altri aiuti economici statali, agevolazioni e sovvenzioni che non siano necessariamente legate alle calamità naturali.
Al momento non sono previste ammende per le imprese che non si allineano alle nuove disposizioni obbligatorie in materia.
Ne sono soggette invece le compagnie assicurative che, nel momento in cui rifiutano di contrarre questa tipologia di polizza, sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie, di importo compreso tra i 100 mila e i 500 mila euro.
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