Proroga onerosa bingo, Tar Lazio sospende determina Adm

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“Sussistono i presupposti per sospendere l’efficacia del gravato provvedimento e, quindi, per disporre che la società ricorrente sia tenuta a versare il canone concessorio nella ridotta misura di 2.800 euro mensili, ma ad alcune condizioni”.

Così, in una serie di ordinanze gemelle, il Tar Lazio risponde ai ricorsi presentati da alcuni operatori contro la proroga onerosa delle concessioni del bingo inserita nella legge di Bilancio 2025, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione nella mattinata di ieri, 26 febbraio.

Fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, e anche alcuni paletti per l’accoglimento delle  domande cautelari per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione emessa il 10 gennaio scorso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli recante l’individuazione degli importi e delle scadenze per il pagamento del corrispettivo richiesto ai concessionari del bingo per il periodo di proroga.

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Ecco le condizioni fissate dal Tar Lazio: “Per la restante parte e fino a copertura dell’intero ammontare rideterminato dall’Amministrazione in applicazione dell’artP.1, co.96, lett. a) L.n.207/2024 (due rate semestrali, di importo pari ad euro 54.000,00, da versare entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascuna annualità 2025-2026), la ricorrente proceda – a garanzia degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione – all’espletamento dei seguenti adempimenti: (a) verifica della piena idoneità delle garanzie fideiussorie attualmente esistenti a coprire anche i debiti derivanti dalla determinazione ora impugnata in relazione ai pagamenti dovuti per le annualità in questione e in riferimento alle relative scadenze; (b) in caso di esito negativo della suddetta verifica, integrazione- entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza- della garanzia fideiussoria esistente con fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione eventualmente già prestata) proporzionata alla differenza del canone concessorio non corrisposto per l’annualità di riferimento, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare; c) in caso di escussione (totale o parziale) della garanzia nel corso del rapporto concessorio, ricostituzione/integrazione della fideiussione, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia entro il suddetto termine comporterà l’automatica perdita di efficacia della misura cautelare”.

Nelle varie ordinanze il Tar Lazio ricorda che “in relazione alle analoghe previsioni introdotte per periodi precedenti alle annualità 2025-2026, il Consiglio di Stato, nel sollevare innanzi alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali di compatibilità euro-unitaria delle disposizioni nazionali che hanno rideterminato l’importo del canone mensile durante il periodo della c.d. proroga tecnica” “dubita” tra l’altro, “che sia compatibile con l’illustrato quadro normativo europeo di riferimento l’attuale mancanza (sul piano amministrativo), nell’ordinamento italiano, per effetto dell’interpretazione che l’Amministrazione fa di norme interne di rango legislativo primario, di un rimedio giuridico che riconosca all’Amministrazione medesima, il potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio delle concessioni, con o senza indizione di nuova procedura di aggiudicazione(a seconda che si ritenga o meno ‘modifica sostanziale’ la rinegoziazione dell’equilibrio convenzionale), nei casi in cui si verifichino eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sulle condizioni normali di rischio operativo, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio”.

 

Le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato per i giudici amministrativi capitolini assumono rilevanza anche in questi casi, “posto che la normativa sopravvenuta (art. 1, 96, lettera a della Legge 30 dicembre 2024, n. 207) si pone in linea di sostanziale continuità con le norme precedenti, avendo disposto, inter alias, la proroga ulteriore delle concessioni in essere nonché un ulteriore incremento del canone concessorio; – l’esame delle censure di parte ricorrente richiede la preventiva definizione delle questioni pregiudiziali sollevate innanzi alla Corte di giustizia”.

 

L’udienza della Corte di giustizia europea è in calendario per il 20 marzo.







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