Distacco del personale rilevante ai fini IVA – Episodio 121

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 febbraio 2025, n. 38, ha confermato l’applicazione della nuova disciplina contenuta nell’articolo 16-ter del DL n. 131/2024, che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

Il suddetto articolo 16-ter, infatti, ha disposto che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. La nuova disciplina opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”. Sempre con decorrenza 1° gennaio 2025 è stato abrogato l’articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88, secondo il quale non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

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Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.121 Distacco del personale rilevante ai fini IVA” su Spreaker.

Normativa: prima e dopo 2025

L’art. 16 ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1°gennaio 2025”.

Nell’istanza di interpello in commento è stato esaminato il caso in cui la società distaccataria richiede unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore senza alcuna marginalità. La società istante riteneva che il distacco del personale non avesse rilevanza ai fini IVA, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”. In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

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La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche mediante l’applicazione del disposto del nuovo articolo 16-ter del DL n.131/2024, non ha concordato con tale tesi, concludendo per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo. Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale. Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto” Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-upin suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”. In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta a interpello di ieri. Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.

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