Cessione dei crediti: la sola pubblicazione in gazzetta ufficiale non prova la titolarità del credito – Tribunale di Lecce 2025

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La recente sentenza del Tribunale di Lecce segna un importante punto di riferimento nel panorama giurisprudenziale italiano in materia di cessione dei crediti in blocco e operazioni di cartolarizzazione. Il provvedimento affronta il delicato tema della prova della titolarità del credito nelle operazioni di cessioni massive, ribadendo un principio già espresso dalla Corte di Cassazione ma troppo spesso ignorato nella prassi bancaria e finanziaria. Nel caso specifico, il Tribunale ha revocato un decreto ingiuntivo richiesto da una società cessionaria che non aveva adeguatamente dimostrato di essere titolare del credito vantato nei confronti del debitore. L’importanza della decisione risiede nel fatto che essa chiarisce in modo inequivocabile che la mera pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario, non costituisce di per sé prova sufficiente dell’inclusione di uno specifico rapporto creditorio nell’ambito dell’operazione di cessione. La sentenza, pronunciata dal giudice Maria Paola Sanghez nel febbraio 2025, rappresenta dunque un’importante affermazione a tutela dei diritti dei debitori ceduti e impone alle società cessionarie un onere probatorio più rigoroso.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale prende avvio da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce nel marzo 2021, con il quale una società finanziaria, affermando di aver acquisito un credito nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco da Monte dei Paschi di Siena, richiedeva ai debitori ceduti il pagamento di una somma di circa 11.000 euro, oltre interessi. I debitori si opponevano al decreto ingiuntivo, contestando principalmente la legittimazione attiva della società cessionaria, ossia il suo diritto di agire in giudizio in qualità di effettiva titolare del credito. Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opposta produceva, a sostegno della propria pretesa, alcuni documenti: un estratto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione crediti, che individuava genericamente un blocco di crediti cartolarizzati, e un documento denominato “contratto di cessione” che, tuttavia, si rivelava essere soltanto una proposta di cessione inviata da parte della banca cedente, priva dell’accettazione della controparte. Inoltre, la società cessionaria depositava una propria dichiarazione unilaterale in cui affermava che il credito oggetto di causa era compreso tra quelli ceduti, senza però produrre alcun allegato contenente l’identificazione specifica dei rapporti trasferiti. Durante l’istruttoria, il giudice disponeva anche una consulenza contabile, ma la questione della legittimazione attiva si rivelava preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra valutazione nel merito. La controversia si è caratterizzata per la mancanza di documentazione specifica che potesse collegare con certezza il credito vantato all’operazione di cessione in blocco, evidenziando una problematica ricorrente nelle procedure di recupero crediti intraprese da società che acquisiscono portafogli di crediti deteriorati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

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NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione giuridica centrale affrontata dalla sentenza riguarda l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), che disciplina la cessione di rapporti giuridici in blocco. Questa norma prevede che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e tale pubblicazione produce gli effetti della notifica dell’avvenuta cessione ai debitori ceduti. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza in esame, tale pubblicazione ha il solo effetto di esentare il cessionario dalla notifica individuale della cessione al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell’avvenuta cessione né dell’inclusione di uno specifico credito nell’ambito dell’operazione. Il Tribunale di Lecce richiama espressamente una serie di precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che hanno progressivamente consolidato questo orientamento.



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