Bankitalia su obbligo a contrarre e divieto recesso

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Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


Banca d’Italia ha pubblicato l’audizione del Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia Ida Mercanti, alla VI Commissione Finanze della Camera, in merito alla duplice proposta di legge sull’introduzione dell’art. 1857-bis C.c. e la modifica all’art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), in materia di obbligo a contrarre e divieto di recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

La proposta di legge si compone di un articolo, che:

  • introduce l’art. 1857-bis C.c., rubricato “Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente”, che prescrive, in capo alla banca:
    • l’obbligo di apertura di un conto corrente
    • l’impossibilità di recedere prima della scadenza del termine dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato, in presenza di un saldo attivo per il cliente

La proposta di legge, in ogni caso:

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    • fa espressamente salve le previsioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all’obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso
    • introduce un obbligo per le banche di:
      • comunicare alla controparte l’eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo
      • fornire le motivazioni del diniego per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
  • abroga l’art. 33, c. 3, lett. a), del Codice del consumo (Cod. Cons.): tale articolo, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore (comma 2, lett. h), ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la possibilità per il professionista di recedere senza preavviso in caso di giustificato motivo, a condizione che effettui un’immediata comunicazione al consumatore.
    Tale abrogazione assoggetta la clausola che prevede il diritto di recesso delle banche nei contratti a tempo indeterminato alla presunzione legale di vessatorietà, come per i rapporti non finanziari: la banca potrebbe quindi sciogliersi dal vincolo contrattuale solo in presenza di una giusta causa.

Secondo Banca d’Italia, le previsioni normative proposte potrebbero tuttavia limitare significativamente diritti e libertà fondamentali: l’introduzione in via generalizzata dell’obbligo
legale a contrarre nei rapporti di conto corrente e del divieto di recesso, potrebbero risultare in contrasto con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento domestico ed europeo, come la libertà di iniziativa economica, il divieto d’imposizione di vincoli obbligatori perpetui e la libera prestazione di servizi.

L’intervento di Banca d’Italia si articola in quattro aree:

  • sintesi del contenuto e delle motivazioni della proposta legislativa, facendo riferimento anche a precedenti iniziative (come il disegno di legge del 2020) e alle esigenze di garantire la tracciabilità delle transazioni e il rispetto delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo
  • analisi di alcuni aspetti critici, tra cui la compatibilità della nuova norma con il quadro normativo nazionale ed europeo, e l’impatto che essa potrebbe avere sulla solidità del sistema finanziario e sulla gestione dei rischi, soprattutto alla luce del fenomeno del de-risking – ovvero la prassi di rifiutare o interrompere i rapporti con clienti considerati ad alto rischio
  • approfondimento dell’evoluzione normativa in materia di de-risking, richiamando recenti interventi sia a livello nazionale (con aggiornamenti al decreto antiriciclaggio) che europeo, che mirano a evitare l’esclusione preventiva di determinate categorie di clienti
  • valutazioni sull’opportunità di estendere il diritto al conto di pagamento a soggetti non consumatori, come imprenditori e professionisti, analizzando le esperienze di altri Stati membri e suggerendo prospettive evolutive per una disciplina che contemperi gli interessi di inclusione, con la necessità di salvaguardare la stabilità del sistema bancario.

In sintesi, l’audizione esprime la disponibilità di Banca d’Italia a contribuire al dibattito normativo in corso, evidenziando al contempo l’importanza di un equilibrio tra il diritto all’inclusione finanziaria e la salvaguardia dei principi di autonomia economica e stabilità degli intermediari.



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