Licenziamento con contestazione dell’addebito: come si calcolano i termini per presentare le giustificazioni?

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Con l’ordinanza n. 2066 dello scorso 29 gennaio, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di licenziamento di un lavoratore a seguito di contestazione disciplinare, ha precisato che il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è da ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse sia avvenuta in data successiva.

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Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, ad un lavoratore veniva irrogato licenziamento per giusta causa in data 12.3.2019, a seguito di contestazione disciplinare del 5.3.2019, per un fatto accaduto nel primo pomeriggio del 28.2.2019, allorquando, posto alla guida del furgone aziendale all’interno del deposito aziendale, con manovra inappropriata e a velocità non adeguata, procedeva in retromarcia fino ad urtare la tubazione dell’impianto di aria compressa del deposito.

Nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 attivato su ricorso proposto dal lavoratore per l’annullamento del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla datrice di lavoro, il Tribunale di Pescara accertava la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in ordine alle condotte contestate e convertiva l’irrogato licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila. 

In particolare, sia il Tribunale che la Corte Territoriale ritenevano che – avendo il lavoratore ricevuto la contestazione disciplinare il 6.3.2019, le giustificazioni da lui rese, ricevute dall’azienda a mezzo pec il 12.3.2019 alle ore 16.02, erano state presentate oltre il termine del quinto giorno dalla ricezione dalla contestazione, scadente l’11.3.2019, pertanto quando la datrice di lavoro aveva già irrogato il licenziamento, mediante missiva del 12.3.2019, inviata il giorno stesso alle ore 8.16 a mezzo pec e alle ore 9.56 a mezzo raccomandata a.r.

In punto di diritto, i giudici di merito rilevavano come l’art. 8 del CCNL di settore, nell’individuare il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore dovevano pervenire al datore di lavoro, non poteva ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse fosse avvenuta in data successiva.

Ricorrendo in Cassazione, il lavoratore eccepiva violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 300/70 e dell’art. 8 del CCNL dei dipendenti metalmeccanici, per non aver la Corte tenuto in considerazione che egli l’8.3.2019, come da ricevuta in pari data, aveva inviato la raccomandata contenente le sue giustificazioni.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

La Corte ricorda che l’art. 7 della legge 300/70 pone il divieto di adozione di provvedimenti disciplinari, senza previa audizione del lavoratore a sua difesa; analoga previsione si rinviene nell’art. 8 del CCNL Metalmeccanica aziende industriali, applicato al rapporto di cui è causa, ove si precisa altresì che i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. 

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 Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è chiaramente funzionale ad esigenze di tutela dell’incolpato.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che il riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è un riferimento sufficientemente chiaro nell’agganciare il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell’invio delle giustificazioni e non a quello della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro.

Ne deriva che, vertendosi in tema di decadenza, l’effetto impeditivo di esse va collegato al compimento da parte del lavoratore unicamente dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la soluzione adottata dalla Corte territoriale non sia condivisibile alla luce del tenore letterale del secondo comma dell’art. 8 CCNL metalmeccanici, che non fa riferimento alla ricezione da parte del datore del lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che – oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità – dovrà verificare il momento d’invio della raccomandata recante le giustificazioni rese dal lavoratore e in base all’esito di detto accertamento farà applicazione dei principi di diritto delineati dalla Cassazione.

 

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