Responsabile Unico di Progetto (RUP): chi è, requisiti e struttura di supporto

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Chi è il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e
quali funzioni svolge nel ciclo di vita degli
appalti pubblici? Come cambia questa figura con il
nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.
36/2023)? Quali sono i requisiti professionali e
le responsabilità connesse all’incarico?

Le risposte, come sempre, le fornisce la
normativa e, in questo caso, l’art.
15
e l’Allegato
I.2
del Codice dei contratti che disciplina la figura
del RUP e il suo ruolo nelle diverse fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici e
delle concessioni.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa
e quali sono gli aspetti più rilevanti per
stazioni appaltanti, enti concedenti e professionisti
coinvolti.

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Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel Codice dei
Contratti

L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che
ogni intervento pubblico soggetto alle norme del
Codice debba avere un Responsabile Unico di
Progetto
sin dal primo atto di avvio della procedura.

La nomina del RUP spetta alle stazioni
appaltanti
e agli enti concedenti, che
devono selezionarlo tra i propri dipendenti (anche a tempo
determinato), preferibilmente all’interno
dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.

In caso di carenza di personale con i requisiti richiesti, il
RUP può essere individuato tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche
, mentre per i soggetti privati
che operano nell’ambito del Codice, la scelta avviene secondo i
propri ordinamenti interni.

I compiti del RUP

Il RUP ha la responsabilità di coordinare e
garantire il completamento dell’intervento
pubblico
 nei tempi previsti, supervisionando tutte le
attività che non siano espressamente attribuite ad altri organi o
soggetti.

Secondo l’allegato I.2 del Codice, le
sue funzioni principali riguardano:

  • la programmazione: verifica la
    disponibilità delle aree, promuove varianti urbanistiche, partecipa
    alla predisposizione del programma triennale dei lavori e degli
    acquisti pubblici;
  • la progettazione: assicura la corretta
    elaborazione della documentazione tecnica, verifica la conformità
    dei progetti e la loro validazione;
  • l’affidamento: coordina le procedure di gara,
    verifica le offerte e dispone eventuali esclusioni;
  • l’esecuzione: impartisce direttive al
    direttore dei lavori, controlla il rispetto delle norme di
    sicurezza, dispone pagamenti e penali, autorizza modifiche
    contrattuali.

Entrando nel dettaglio, l’allegato I.2 suddivide
compiti del RUP:

  • comuni a tutti i contratti e le fasi
    (art. 6);
  • specifici per la fase
    dell’affidamento
     (art. 7);
  • specifici per la fase
    dell’esecuzione
     (art. 8);
  • negli acquisti aggregati,
    negli acquisti centralizzati e in caso
    di accordi tra amministrazioni (art.
    9).

I responsabili di fase

Il principio di unicità del RUP è
ribadito dal Codice, ma viene introdotta la possibilità
di articolare le
responsabilità
 individuando responsabili
di fase
 distinti per:

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  1. programmazione, progettazione ed
    esecuzione;
  2. affidamento.

In questo caso, il RUP mantiene una funzione di
supervisione, indirizzo e coordinamento
, mentre le
responsabilità sono ripartite tra i soggetti incaricati delle
singole fasi.

I requisiti del RUP

Il Codice introduce requisiti più
stringenti
 per il RUP, che deve
possedere competenze adeguate in
relazione alla complessità dell’appalto e all’importo del
contratto.

Per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura il RUP deve:

  • essere un tecnico abilitato o,
    quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un
    tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in
    possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione
    professionale specifiche;
  • aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di
    attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
    complessità e/o importo dell’intervento:

    • di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a
      1.000.000 di euro;
    • di almeno 3 anni per i contratti di importo pari o superiore a
      1.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE (art. 14 del
      codice);
    • di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o
      superiore alla soglia UE.

In alternativa, può essere individuato un tecnico
senza abilitazione
, purché abbia almeno 5
anni di esperienza
 nel settore.

Per servizi e forniture, il requisito
dell’abilitazione non è richiesto, ma il RUP deve essere in
possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza
professionale soggetta a costante aggiornamento, maturata nello
svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini
di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla
tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
In questi casi il RUP deve essere in possesso di esperienza nel
settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche
dall’anzianità di servizio maturata:

  • di almeno 1 anno per gli importi inferiori alla soglia UE;
  • di almeno 3 anni per gli importi pari o superiori alla soglia
    UE.

Per le forniture o i servizi connotati da particolari
caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi
antincendio, sistemi informatici e telematici,…) la stazione
appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza, il
possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate
competenze.

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Nei casi di appalti complessi, il RUP deve
possedere una laurea magistrale e una certificazione
in Project Management
.

La struttura di supporto al RUP

Le stazioni appaltanti possono istituire strutture
di supporto
 per il RUP nei casi di appalti
particolarmente complessi, utilizzando risorse fino
all’1% dell’importo a base di gara
 per l’affidamento
diretto di incarichi di assistenza tecnica.

Il RUP può delegare mere operazioni
esecutive
, ma non le attività di verifica e
valutazione
.

La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche
in comune fra più stazioni
appaltanti
, previa sottoscrizione di
accordi
 ai sensi dell’articolo 15 della Legge n.
241/1990.

Incompatibilità e limiti

Il nuovo Codice introduce divieti e
incompatibilità
 per evitare conflitti di interesse.
In particolare:

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  • non può essere RUP chi ha subito condanne per reati contro la
    pubblica amministrazione;
  • negli appalti affidati con la formula del contraente generale o
    in partenariato pubblico-privato, il RUP non può coincidere con il
    soggetto esecutore del contratto;
  • nei lavori complessi, il RUP non può essere contemporaneamente
    progettista e direttore dei lavori.





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