Quella delle multe da autovelox è una tematica da sempre molto dibattuta. Gli autovelox sono le strumentazioni tramite le quali si riesce a tenere sotto controllo la velocità tenuta dagli utenti su strada, e la loro apposizione rientra nell’attuazione di mirate politiche di prevenzione. Il fine che ci si propone non è quello di comminare sanzioni, bensì è sempre quello di far calare il numero giornaliero d’incidenti su strada, e, laddove questi avvengano, di diminuirne l’entità delle conseguenze.
Ma la faccenda relativa alle multe, per gli utenti della strada, non passa mai in secondo piano. Non a caso, c’è ora più che mai un dissidio fra i suddetti utenti da un lato e le istituzioni dall’altro. In particolare, le istituzioni vengono ora attaccate da nuove interpretazioni che, di volta in volta, si susseguono nelle varie sentenze, e sono interpretazioni anche abbastanza creative ed elaborate, per mettere in discussione la sanzione. Le istituzioni, dal proprio canto, non ci stanno, e fanno notare come le misure preventive in dettaglio siano rivolte in realtà ad una funzione di tutela della sicurezza nei confronti dell’utenza stradale.
Gli ultimissimi sviluppi hanno visto l’intervento d’una circolare ad opera del Ministero dell’Interno, rivolta alle prefetture, del 23 gennaio scorso.
La prescrizione di cui all’art.142 del Codice della Strada
Per comprendere meglio la vicenda, è opportuno ricostruirla dall’inizio, e partiamo dunque da quelli che sono i fondamenti giuridici. L’art. 142 del Codice della Strada è quella disposizione che prescrive l’omologazione degli strumenti adibiti all’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità.
Ora, con un’ordinanza del 18 aprile 2024, la Corte di Cassazione aveva ritenuto il termine “omologazione“, di cui alla lettera dell’art. 142 del Codice della Strada, come non sinonimo di “approvazione“. Ciò che è stato spiegato dalla Suprema Corte, è che solamente l’omologazione è la procedura che legittima gli accertamenti a mezzo autovelox.
Il parere dell’Avvocatura di Stato sui presupposti da multe da autovelox
Ma, con parere formulato lo scorso dicembre 2024, l’Avvocatura dello Stato ha espresso la propria posizione al riguardo, sostenendo come le procedure tecniche ed amministrative, alla base dell’omologazione e dell’approvazione siano omogenee. A detta dell’Avvocatura di Stato, la diversità risiederebbe in un dato da ritenersi meramente formale.
Nel dettaglio, l’Avvocatura dello Stato illustra come, in entrambi i procedimenti, si verifica che il dispositivo sia idoneo allo scopo, oltre che conforme alle esigenze della rilevazione e dell’accertamento. In pratica, nell’effetto si mira al medesimo risultato pratico. E, oltre a ciò, altro aspetto menzionato dall’Avvocatura, sempre entrambe le procedure sono miranti all’accertamento sul prototipo dei dispositivi, e non sul singolo modello di autovelox. Vi è poi da aggiungere come, la competenza su omologazione e approvazione appartenga al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Multe da autovelox: come si comporteranno i Comuni in giudizio
L’interpretazione, subentrata da ultimo, da parte della Cassazione, avrebbe escluso la validità delle multe rilasciate per le rilevazioni di autovelox non omologati, il che ha costituito un presupposto legale per addivenire, dalla parte di molti utenti, a ricorso. I Comuni che attualmente si ritrovano a giudizio, hanno l’onere di dimostrare l’omogeneità fra le due procedure, ovvero che quella relativa all’approvazione (laddove formalmente sia stata eseguita questa) sia identica a quella d’omologazione. I documenti che, in concreto, sempre i Comuni dovranno presentare, non sono ancora passati al vaglio dei magistrati. Il consiglio rivolto dall’Avvocatura agli enti, è quello di depositare, fin dall’atto della costituzione dinanzi al Giudice di Pace, il decreto approvativo dello specifico dispositivo di rilevazione che è indicato sul verbale.
Così come gli eventuali decreti d’omologazione d’altri strumenti, diversi da quelli atti alla rilevazione del superamento dei limiti di velocità. Sempre a detta dell’Avvocatura nel medesimo parere espresso, qualora gli enti seguano le tappe del percorso così tracciato, potranno in tal modo rappresentare fondatamente, e anche con innovatività, l’omogeneità sostanziale fra i due procedimenti. Quindi, si dimostrerebbe così l’assenza di deficit nelle garanzie, richieste per legge, a favore dell’utente della strada, anche se il dispositivo sia solo approvato e non omologato. Una necessità riscontrata dall’Avvocatura e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti attiene all’omogeneità della difesa delle varie amministrazioni in giudizio, e a tal scopo è stato rilasciato un documento di memoria, condiviso tra MIT e Avvocatura, avente in allegato un prototipo di decreto d’omologazione.
Quel che gli utenti della strada possono aspettarsi
In definitiva, la situazione è ancora in bilico, e, premesso che gli utenti dovrebbero prestare sempre attenzione alla propria condotta su strada, non è detto che la legittimità della contestazione venga confermata, stando le cose, e che gli utenti vengano esonerati dalla mole di contravvenzioni oggetto della controversia.
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