Anche per le violazioni in materia contributiva è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per effetto dell’art. 19 del d.l. 2.3.2024, n. 19, a decorrere dal 1°.9.2024. Ma dal 5.2.2025 sono state ridotte le sanzioni civili al tasso del 2,9% (circolare INPS 4.2.2025, n. 34).
Tuttavia, la procedura è ben diversa da quella fiscale di cui all’art. 13 del d.p.r. 18.12.1997, n. 472.
Vediamo come procedere .
1) Ravvedimento contributivo: il nuovo quadro sanzionatorio
Il nuovo quadro sanzionatorio ha per oggetto “i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali” che non sono stati pagati integralmente o parzialmente.
Secondo l’art. 116, comma 8, della l. 23.12.2000, n. 88, si applicano le sanzioni civili in ragione d’anno così articolate:
a) mancato o ritardato pagamento rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie:
– tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
– se il pagamento è fatto spontaneamente e in unica soluzione con ritardo fino a 120 giorni e prima della contestazione, la maggiorazione non è applicata;
– la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
b) evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero con l’intenzione specifica di non eseguire i versamenti:
– 30% delle somme dovute e la sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi;
– se l’interessato presenta l’autodenuncia spontanea entro 12 mesi dalla scadenza e prima della contestazione e se il pagamento è effettuato:
• entro 30 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
• entro 90 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti;
– la sanzione civile non può essere superiore al 40% dei contributi o premi non pagati entro al scadenza di legge;
– nel caso di pagamento rateale l’applicazione della misura sanzionatoria è subordinata al pagamento della rima rata;
– nel caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno;
c) situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di ispezione:
– 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuata in unica soluzione, entro 30 giorni dalla contestazione; nel caso di pagamento rateale la misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata;
– nel caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di una della successive rate, si applica la sanzione prevista dalle lettere a) e b).
Dopo che è stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili previste alla lett. a) e b) senza che sia stato versato l’integrale pagamento di quanto è dovuto, maturano gli interessi di mora di cui al d.p.r. 29.9.1973, n. 602.
Nei casi di mancato o ritardato versamento derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, che successivamente è stato riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., a condizione che il pagamento sia effettuato entro il termine fissato dall’ente impositore.
2) Ravvedimento contributivo: tabella di sintesi delle sanzioni
Violazione omesso versamento: |
Dal 5.2.2025 |
TUR + 5,5% (cioè 8,40%) dei contributi fino 40%; |
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TUR senza maggiorazione (cioè 2,90%). |
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Evasione contributiva: |
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30% fino al 60% |
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TUR + 5,5% (cioè 8,40%) se il pagamento è fatto entro 30 giorni; TUR + 7,5% (cioè 10,40%) se il pagamento è fatto entro 90 giorni. |
Accertamento: |
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TUR + 5,5% (cioè 8,40%); |
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50% dei contributi; |
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interessi legali; |
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interessi di mora sul debito contributivo. |
Avvertenza: il TUR (tasso ufficiale di riferimento) è stato fissato nella misura del 2,90% a decorrere dal 5.2.2025 dalla Banca Centrale Europea (in precedenza 4,50% dal 20.9.2023; 4,25% dal 12.6.2024; 3,65% dal 18.9.2024; 3,40% dal 23.10.2024; 3,15% dal 18.12.2024 2,90%; dal 5.2.2025;). La misura sanzionatoria si applica per le violazioni commesse successivamente al 1.9.2024 e secondo le riduzioni in vigore in relazione alle articolazioni temporali relative alle violazioni (ad esempio, se la violazione è stata commessa nel mese di settembre 2024, la sanzione è fissata nella misura del 9,15%, anche se la regolarizzazione avviene nel mese dopo i 5.2.2025.
3) Ravvedimento contributivo: la rateazioe
Si applica il tasso di interesse del 8,90% annuo per le domande di pagamento rateale presentate dal 5.2.2024, per regolarizzare i debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del d.l. 9.10.1989, n. 388.
I piani di rateazione che sono stati notificati fino al 4.2.2025 non saranno adeguati alla nuova misura.
L’INPS e l’INAIL, a decorrere dal 1.1.2025 possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuti, non affidati all’agente della riscossione, fino al numero di 60 rate mensili (art. 23 della L. 13.12.2024, n. 203).
4) Le procedure concorsuali
Nel caso di procedure concorsuali la sanzione si applica il TUR, cioè il tasso di interesse del 2,90% nel caso di omissione contributiva e del 4,90% nel caso di evasione contributiva.
Se il tasso del TUR dovesse scendere al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima è pari al tasso legale maggiorato di due punti.
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