Con la circolare n. 46 di ieri, 20 febbraio 2025, l’INPS ha reso note le aliquote contributive che verranno applicate, per l’anno 2025, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).
L’Istituto ricorda innanzitutto che per la determinazione delle aliquote contributive previste per le aziende del settore agricolo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 146/97. La norma prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, e che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate ogni anno di uno 0,20%, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% (a cui si deve aggiungere l’incremento dello 0,30% di cui all’art. 1 comma 769 della L. 296/2006).
Dato l’incremento dello 0,20% annuo, l’aliquota contributiva dovuta per l’anno 2025 al FPLD da parte della generalità delle imprese agricole viene fissata nella misura complessiva del 30,30% (rispetto al 30,10% previsto per il 2024), di cui l’8,84% a carico del lavoratore (quest’ultima percentuale non deve essere più adeguata in quanto ha già raggiunto la misura piena).
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale viene invece confermata 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore). Come ricordato dall’INPS, in questo caso, la misura complessiva del 32% è stata già raggiunta nel corso del 2011.
Con riferimento alla contribuzione per la disoccupazione, le imprese cooperative e i loro consorzi (inquadrati nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/84 sono tenuti a versare il contributo di finanziamento alla NASpI, non essendo più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola.
Tale contribuzione trova applicazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per effetto della previsione contenuta nell’art. 1 comma 221 lett. a) della L. 234/2021 che ha esteso la NASpI agli OTI, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi.
L’INPS passa poi a illustrare il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Viene confermata l’applicazione dell’art. 1 comma 1 del DL 338/89, che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
La retribuzione così determinata deve poi essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’art. 11 del DLgs. 81/2015, il quale prevede un criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In altre parole, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2025 è il seguente: 57,32 x 6 / 39 = 8,82 euro.
Rimangono invariate sia le aliquote INAIL sia le agevolazioni per zone tariffarie. In particolare, le aliquote INAIL per il 2025 sono fissate nelle seguenti misure:
– 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
– 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Sul punto, si ricorda che il con il DM 24 settembre 2024 è stata fissata nella misura pari al 14,80% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013 (si veda “Per il 2025 la riduzione dei premi INAIL scende al 14,80%” del 25 ottobre 2024). Tale riduzione viene applicata esclusivamente alle aziende agricole individuate dall’INAIL.
Invece, le agevolazioni per zone tariffarie per l’anno 2025 sono pari a:
– 75% per i territori particolarmente svantaggiati;
– 68% per i territori svantaggiati.
Le suddette agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’art. 25 quarto comma della L. 845/78.
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