Fondo garanzia debiti commerciali, riforma Pnrr e i controlli del revisore dei conti

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Il tema del mancato rispetto dei tempi di pagamento per le pubbliche amministrazioni è diventato di scottante attualità in vista dell’approssimarsi del termine per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Riforma 1.11 del Pnrr relativo alla «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario», ponendo il target della riduzione dei tempi di pagamento per le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, entro il termine di 30 giorni e per le autorità sanitarie regionali, entro il termine di 60 giorni. Tale riforma, rientra tra quelle abilitanti e funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quantificazione del Fondo garanzia debiti commerciali 

L’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta quando l’ente locale non rispetta l’indicatore relativo alla riduzione del debito pregresso rilevato alla fine dell’esercizio precedente di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente e dell’indicatore relativo al ritardo annuale dei pagamenti, elaborando i dati utili alla verifica attraverso il portale Area RgS; l’obbligo di accantonamento scatta anche nel caso di mancata pubblicazione su amministrazione trasparente dei dati del debito scaduto.

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Gli enti che non rispettano gli indicatori previsti, attraverso una delibera di giunta comunale provvedono all’accantonamento al titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del bilancio di previsione 2025/2027, anche in esercizio provvisorio, stanziando in apposito fondo la cui codifica è “U.1.10.01.06.001” “Fondo di garanzia debiti commerciali” del piano dei conti integrato entro il termine del 28 febbraio 2025.

L’importo del Fgdc da stanziare nel bilancio di previsione è calcolato applicando alle previsioni di bilancio riguardanti la spesa del Macroaggregato 1.3 relativo ad “Acquisto di beni e servizi”, le percentuali:

a) 5% per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) 2% per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) 1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.

Sono esclusi dal calcolo dell’accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate, quindi, dal macroaggregato 103 saranno esclusi gli stanziamenti correlati a risorse con specifico vincolo di destinazione.

L’accantonamento al Fgdc segue l’andamento delle variazioni di bilancio adottate durante la gestione dell’anno 2025 che riguardano gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

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Al pari del trattamento contabile previsto per i fondi e gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione anche per lo stanziamento relativo al Fgdc vale impossibilità di disporre impegni e pagamenti, confluendo lo stesso nella quota accantonata del risultato di amministrazione conto di gestione 2024; che sarà aggiunto, a mo’ di sommatoria all’ammontare definitivo degli accantonamenti al Fgdc stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

In sede di rendiconto il Fondo di garanzia debiti commerciali, accantonato nel risultato di amministrazione verrà liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettati gli indici normativi, quindi l’ente che rileva, il rispetto degli indicatori non effettua l’accantonamento nel bilancio di previsione dell’esercizio e di conseguenza, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, libera la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al Fgdc. A conferma di ciò è intervenuta la Corte dei conti, Sezione Lazio, con deliberazione n. 87/2024, secondo cui la cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Pertanto, nell’esercizio in cui l’ente raggiungerà l’obiettivo di riduzione non provvederà al relativo accantonamento e di conseguenza, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà liberare la quota accantonata del risultato di amministrazione riferita al Fgdc.

Circolare n. 1/2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica

Sono state dettate le indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni. La prima parte è dedicata alla riforma Pnrr 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle autorità sanitarie», i cui obiettivi quantitativi per gli enti locali sono espressi in termini di tempo di pagamento pari a 30 giorni e tempo di ritardo pari a zero giorni, da raggiungere entro il primo trimestre 2025 e successivamente confermati al primo trimestre 2026. La circolare prosegue in merito alla valutazione della performance mediante assegnazione delle PA di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. La terza parte attiene al sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma Pnrr 1.11.

La circolare accende il focus sull’importanza di una puntuale e corretta alimentazione dei dati in Pcc da parte delle pubbliche amministrazioni e sull’adeguamento dei Sistemi contabili delle Pa e sulla comunicazione al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili. Altro punto focale riguarda la valutazione della performance dei Dirigenti e dei Responsabili dei pagamenti, inserendo tra gli obiettivi annuali valutati quello dell’adempimento tempestivo degli obblighi di pagamento ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%.

L’organo di revisione

Ai sensi della legge 145/2018, comma 872, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, ove ne sussistano le condizioni, verifica la corretta attuazione delle misure relative alla modalità di calcolo e alla quantificazione del Fgdc sia in sede di previsione che di rendiconto.

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L’organo di revisione deve controllare che lo stanziamento del Fgdc venga appostato nella missione 20, programma 03, titolo 1 al sopra richiamato piano dei conti; inoltre provvederà a verificare che sia alimentato correttamente, il prospetto A1 del rendiconto.

Nel caso in cui l’ente che non soddisfi le condizioni previste dalla norma, già nella fase di approvazione dello schema di bilancio 2025/2027 può provvedere a determinare l’accantonamento necessario, utilizzando la Nota integrativa al fine di dettagliare la modalità del calcolo. Il revisore in occasione del rilascio del prescritto parere sullo schema di bilancio attuerà i dovuti controlli in merito alla determinazione del Fgdc.

Diversamente, prima dell’approvazione del bilancio, quindi durante la gestione provvisoria del bilancio o nella fase di gestione ordinaria del bilancio, occorrerà che l’ente adotti una delibera di giunta al fine di dotare il bilancio dello stanziamento a titolo di Fgdc. Si ricorda, a tal fine, che il Tuel dà la possibilità di effettuare variazioni d’urgenza della giunta comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 4.

Al fine di verificare i corretti adempimenti relativi alla costituzione e quantificazione del fondo in argomento, è bene che l’organo di revisione sia provvisto di un prospetto riepilogativo di calcolo dell’accantonamento effettuato sia in fase di previsione che di rendiconto.

Durante la gestione, in occasione delle verifiche di cassa, l’organo di revisione controlla, tra l’altro, l’andamento dei debiti commerciali, il monitoraggio dei tempi di pagamento e analisi delle motivazioni che hanno comportato il pagamento tardivo; il rispetto da parte dell’ente dei termini di pagamento e gli importi dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti, attraverso i consueti controlli a campione.

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PROSSIMI EVENTI

SEMINARIO WEBINAR ANCREL e FONDAZIONE ANTONINO BORGHI LA LEGGE DI BILANCIO 2025-2027 NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

È ancora possibile iscriversi alle ultime 3 lezioni 27 febbraio, 6 e 3 marzo. Qui la brochure dell’evento

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 LA GESTIONE DELLE CRITICITA’ FINANZIARIE NEGLI ENTI LOCALI: RUOLO DEI SISTEMI CONTABILI 21 febbraio ore 14.00 Evento gratuito in modalità mista QUI la brochure e le modalità di prenotazione

Seminario SCHEMI DI BILANCIO E NOVITA’ DELLA RIFORMA ACCRUAL 25 febbraio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 organizzato da Ancrel Sued Tirol. Qui la brochure dell’evento

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Ancrel Romagna in collaborazione con Odcec di Rimini organizza un ciclo di approfondimento per Revisori degli EE.LL 

24 MARZO 2025 – ORE 14:30/18: Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

2° LEZIONE 08 APRILE 2025 – ORE 14:30/17:30Relatore: Dott. Marco Castellani  

3° LEZIONE 09 MAGGIO 2025 – ORE 14:30/18:30Relatore: Dott. Tiziano Tessaro 

4° LEZIONE 9 GIUGNO 2025 – ORE 15:00/17:00 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa

5° LEZIONE 23 GIUGNO 2025 – ORE 14:30/17:30Relatore Dott.ssa Elena Masini

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Scarica la brochure completa del corso a questo LINK

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Ancrel Ferrara in collaborazione con Odcec Ferrara organizza un ciclo di webinar di 2 ore ciascuno:

 Giovedì 27 febbraio 2025 dalle 14.30 alle 16.30 IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI – VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE. Scarica QUI la brochure

– Venerdì 28 Marzo 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LE VERIFICHE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DI ESERCIZIO Scarica QUI la brochure

– Martedì 29 Aprile 2025 dalle 14.30 alle 16.30 NOVITA’ NEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA Scarica QUI la brochure

– Giovedì 29 Maggio 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LO STATO DI AVANZAMENTO SU ReGiS DOPO L’INTERVENTO PNRR Scarica QUI la brochure

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– Martedì 10 Giugno 2025 dalle 14.30 alle 16.30 LA CASSA E LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE Scarica QUI la brochure

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Ancrel Catania in collaborazione con Odcec Catania organizza per il giorno 5 marzo un Convegno su ENTI LOCALI: “Riaccertamento Residui e Rendiconto 2024 – Focus novità sul personale EELL – Controlli dell’Organo di Revisione. QUI la brochure completa dell’evento

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Ancrel Sezione Campania in collaborazione con Odcec di Torre Annunziata organizza un ciclo di seminari su IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI 2025

1° LEZIONE martedì 25/03/2025 ore 14:00/18:00 Avv. Carmine Cossiga

2° LEZIONE mercoledì 26/03/2025 ore 14:00/18:00Dott. Rocco Crugnale

3° LEZIONE lunedì 31/03/2025 ore 14:00/18:00 Dott. Alfonso Mario Massaro eDott. Giacomo Cacchione

4° LEZIONE mercoledì 02/04/2025 ore 14:00/18:00 Dott. Antonio Meola

5° LEZIONE lunedì 07/04/2025 ore 14:00/18:00 Dott.ssa Antonella la Porta

Scarica QUI la brochure e il modulo di adesione

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Ancrel Sezione Abruzzo in collaborazione con Fondazione Antonino Borghi Odcec di Pescara e Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico organizza un ciclo di seminari su IL REVISORE DELL’ ENTE LOCALE nei giorni 28 marzo 2025 e 4 aprile 2025. Scarica QUI tutte le info sugli eventi e le modalità di iscrizione

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Citta’ metropolitana di Torino organizza il giorno 27 marzo un evento su DIREZIONE ACCRUAL SCENARI E CRITICITA ‘ con il patrocinio di Anci Piemonte, Ali Piemonte, Ardel, Ancrel Nazionale e CSI.

Scarica QUI la brochure

 



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