Esenzione dal bollo per i contratti di lavoro: precisazioni dal Fisco

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Esenzione dal bollo per i contratti di lavoro: precisazioni dal Fisco

Il contratto con cui l’ente affida a professionisti esterni l’incarico per la promozione di azioni giudiziari e la propria difesa in giudizio non sconta l’imposta di bollo (AdE – risposta 20 febbraio 2025 n. 40)

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Nel caso in esame, un Comune, in assenza di una propria avvocatura interna per la difesa in giudizio, usufruisce dei servizi legali offerti da professionisti esterni al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio. A tal fine, l’Istante ha rappresentato che è solito sottoscrivere con il professionista incaricato un disciplinare per il conferimento dell’incarico nel quale sono definiti in modo dettagliato doveri e prestazioni delle parti.

Premesso quanto sopra, l’Istante chiede se il suddetto disciplinare sia soggetto all’imposta di bollo o se sia invece applicabile l’esenzione di cui all’art. 25 della Tabella, Allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che, l’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’art. 1, dispone che «Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa», contenuta nell’Allegato A (“Tariffa”) al suddetto decreto. L’Allegato B (“Tabella”), contiene invece l’elencazione degli «Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto».

Ancora, l’art. 25 della Tabella prevede, invece, l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i «Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti […]».

Al fine di rispondere alla questione prospettata, l’Agenzia delle entrate ritiene utile inquadrare la natura giuridica del contratto di affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio nei confronti dei legali. Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere del 3 agosto 2018, n. 2017, reso a seguito della richiesta dell’Autorità nazionale anticorruzione in merito alle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, ha precisato che tali servizi possono essere inquadrati, a seconda delle esigenze delle parti, in due diverse tipologie contrattuali, in particolare il contratto d’opera intellettuale e l’appalto di servizi.

In primo luogo viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale. La prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esecuzione della prestazione.

In secondo luogo può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente stesso.

Si ritiene utile richiamare altresì, per quanto di interesse, le disposizioni contenute nella UE – direttiva 2014/24 e nel Codice dei contratti pubblici, che escludono dall’applicabilità della speciale normativa in materia di appalti pubblici determinati servizi legali espressamente indicati.

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Alla luce di quanto riportato sopra, il Fisco ritiene che la fattispecie in esame sia inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale e che rientri tra i “Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi” di cui all’art. 25 della Tabella allegata al citato DPR n. 642/1972, esonerati dall’imposta di bollo.

A conferma dell’esenzione, è stata richiamata la risoluzione del 21 luglio 2003, n. 157/E secondo cui «Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella annessa al DPR n. 642/1972».

L’Ufficio evidenzia altresì che, così come previsto dalla citata normativa in materia di appalti, ove il contratto stipulato tra l’amministrazione e il professionista al fine di promuovere azioni giudiziarie o di resistere in giudizio fosse astrattamente riconducibile ad un appalto di servizi, non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. Invero, continuerebbe ad applicarsi l’art. 25 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.

di Ilia Sorvillo

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