Contributi INPS agricoltura 2025 – FISCOeTASSE.com

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Inps ha comunicato con la circolare 46 del 20 febbraio  2025  le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI

Di seguito un riepilogo  dei valori principali 

1) Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2025

AZIENDE AGRICOLE 

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Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l’aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest’anno l’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento  dello 0,20%

Invariata invece l’aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva  complessiva è pari a 30,30%  di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

AZIENDE AGROALIMENTARI

Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   l’aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 COOPERATIVE E CONSORZI 

A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici .  Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è calcolato  come segue

€ 57,32 x 6/39 = € 8,82.

2) Agricoltura : aliquote INAIL 2025

Restano invariate come da tabella seguente le aliquote INAIL applicabili

contribuzione misura
assistenza infortuni sul lavoro  10,1250%
addizionale infortuni sul lavoro  3,1185%

Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013,  pari al 14,80%  come da decreto MEF del 24.9.2024

3) Agevolazioni per zone tariffarie 2025

Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
territori non svantaggiati  100%
particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
svantaggiati 68% 32%

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

4) Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento

Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

  • – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
  • – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
  • – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
  • – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).

5) Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)

Nel    messaggio………………l’istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .



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